GABRIELE MORONI
Cronaca

Omicidio di Yara Gambirasio, il caso dell’analisi di slip e leggings della vittima arriva a Strasburgo: la strategia di Bossetti

La Cassazione e lo stop all’esame invasivo delle tracce chiesto dai legali. "Non c’è stato alcun errore irrimediabile a danno del condannato". L’avvocato del muratore di Mapello: così i giudici se ne lavano le mani

Al centro, Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio

Da Bergamo alla Cassazione, a Strasburgo: sarà la Corte Europea per i diritti dell’uomo la nuova frontiera nella battaglia di Massimo Bossetti e dei suoi difensori per ottenere l’esame dei reperti legati alla tragedia di Yara Gambirasio. Questo dopo che, il 15 febbraio, la quinta sezione penale della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato da Claudio Salvagni e Paolo Camporini, difensori dell’uomo che sconta una condanna definitiva all’ergastolo per l’omicidio della tredicenne di Brembate di Sopra.

I legali di Bossetti chiedono da tempo l’analisi (e non una semplice presa visione come è stato autorizzato finora) di tutti i reperti al centro della vicenda: 54 provette con il Dna di "Ignoto 1" rimasto su slip e leggings della vittima e in seguito attribuito dall’esame genetico a Bossetti, la felpa, il giubbotto, i leggings, gli slip, la biancheria, le scarpe che la piccola Gambirasio indossava quando si smaterializzò, la sera del 26 novembre del 2010, per poi essere ritrovata senza vita tre mesi dopo, in un campo a Chignolo d’Isola.

Alcune date di un travagliatissimo percorso, fino all’ultimo pronunciamento dei giudici romani. Il 27 novembre del 2019 la Corte d’Assise di Bergamo autorizza l’esame dei reperti. Cinque giorni dopo il presidente della prima sezione penale del Tribunale, Giovanni Petillo, invia all’Ufficio corpi di reato un provvedimento in cui viene precisato come l’autorizzazione sia da intendersi come "mera ricognizione dei corpi di reato... Rimanendo esclusa qualsiasi operazione di prelievo o analisi degli stessi". Il 19 maggio dello scorso anno la Cassazione si pronuncia. L’autorizzazione alla difesa "deve ritenersi irrevocabile, valida, intangibile e non può essere in alcun modo discussa". Viene consentito l’esame dei reperti nei limiti di una presa visione. Quindi nessun esame invasivo.

Scatta qui il ricorso straordinario dei difensori. La loro tesi è quella che la sentenza della Suprema Corte contenga un "evidente errore di fatto" dal momento che è stato inserito il provvedimento del presidente Petillo. Quella, secondo Salvagni e Camporini, era una "nota" indirizzata esclusivamente all’Ufficio corpi di reato del Tribunale bergamasco e non alla difesa. In dodici pagine il consigliere estensore Pierangelo Cirillo motiva la decisione degli "ermellini" di pronunciarsi per l’inammissibilità dell’istanza. In base alla giurisprudenza un ricorso straordinario può essere avanzato solo per sentenze di Cassazione che abbiano deciso nel merito di un processo e non anche per procedimenti in fase di esecuzione.

La giurisprudenza più recente ha allargato le maglie: il ricorso può essere ammesso nel caso che la sentenza che contiene l’errore abbia arrecato un "pregiudizio irrimediabile" al condannato. È il caso di Bossetti? Ha ragione la difesa quando sostiene che "una non consentita trasposizione" di quella nota nella sentenza di Cassazione di maggio 2023 ha rappresentato un errore? La nota aveva un contenuto limitativo, quando invece, sostiene la difesa, "l’originaria autorizzazione – l’unica avente autorità di giudicato – avrebbe avuto un contenuto più ampio, consentendo di sottoporre i reperti anche ad analisi e indagini"?

La Cassazione ha stabilito che non è stato commesso alcun "errore irrimediabile" e se errore c’è stato non è stato di danno all’ergastolano Bossetti. "Risulta palese – osserva infatti la sentenza – che tale presunto errore non arrechi al ricorrente un pregiudizio irrimediabile, atteso che l’autorizzazione a sottoporre i reperti ad analisi e indagini può essere sicuramente chiesta dall’interessato, presentando una nuova istanza che dia impulso a un distinto procedimento esecutivo, nell’ambito del quale potrà sollecitare il giudice dell’esecuzione anche ad acquisire verbali di altro procedimento".

La richiesta potrà essere avanzata quando avverrà la ricognizione sui reperti. Amaro il commento dell’avvocato Salvagni: "La sentenza della Cassazione, sostanzialmente, se ne lava le mani. Fa spallucce. Non entra nel merito della questione dell’errore. Esplicitamente non dice nulla, implicitamente, ammette l’errore. Perché l’errore, di fatto, esiste. Dice poi la Cassazione: si può ripetere l’istanza per l’analisi dei reperti. Ci sono voluti oltre quattro anni per ottenere una ricognizione dei reperti, quando era autorizzato un esame invasivo che adesso viene escluso. Vogliamo ipotizzare che Bergamo oggi ci consenta questo esame e non la semplice osservazione dei reperti? Fantascienza. Faremo questa ricognizione e nel frattempo ci attrezzeremo per un ricorso a Strasburgo".