Roma - Dalla riapertura delle scuole ai ristoranti, passando per spostamenti tra regioni e pass. Il nuovo decreto che il Governo Draghi si appresta a varare è quello della ripartenza a partire dal 26 aprile, giorno in cui si darà il via ad alcuni allentamenti delle restrizioni anti contagio, così come indicato dalla road map del Governo Draghi. In serata si è tenuto il pre-Consiglio dei ministri per discutere di queste norme, mentre la seduta del Cdm per l'esame del nuovo decreto Covid, si apprende da fonti di governo, dovrebbe tenersi domani, ma non è stata ancora convocata.
Le regole dovrebbero essere valide fino al 31 luglio. Per prima cosa, tornano le zone gialle, che finora era stata esclusa dal decreto Covid di fine marzo. Ma resta il coprifuoco dalle 22 alle 5. La richiesta delle regioni era di allungare l'orario del coprifuoco alle 23, anticipare misure per alcune categorie. Il decreto prevede, secondo quanto si apprende, anche sanzioni piuttoesto severe (fino al carcere) per una serie di reati in cui incorre chi manomette o falsifica o abusa delle possibilità consentite dalla certificazione verde.
Ecco le prime indiscrezioni su cosa conterrà il testo.
- Scuola
- Ristoranti
- Piscine e palestre e sport all'aperto
- Stadi
- Cinema e teatri
- Centri commerciali, fiere e parchi a tema
- Visite ad amici e parenti
- Spostamenti tra regioni
- Il green pass
Scuola
"Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia" e "dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado" almeno "per il 50 per cento della popolazione studentesca". Queste dispozioni "non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci". La deroga "è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio".
Ristoranti
"Dall'1 giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle 5 fino alle 18, o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri". Nelle linee guida stilate dalle Regioni era stato proposto un metro di distanza nei ristoranti all'aperto o al chiuso - se la situazione pandemica lo consente - per aumentare a due laddove la condizione di diffusione del virus si dovesse aggravare.
Piscine, palestre e sport all'aperto
A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività di piscine all'aperto in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Lo prevede la bozza del decreto Covid che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri domani. A decorrere dal primo giugno 2021 in zona gialla sono consentite le attività di palestre in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l'uso di spogliatoi.
Stadi
Dal primo giugno 2021 in zona gialla ripartono eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Coni e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. In ogni caso, si legge ancora nella bozza del decreto, i numeri degli spettatori potranno essere rivisti in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto. Potrà cioè 'essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico.
Cinema e teatri
"A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale".
"La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo".
Centri commerciali, mercati e fiere
Dal 15 maggio riaprono i mercati e i centri commerciali anche nei giorni festivi, dal primo luglio via libera a fiere, convegni e congressi, centri termali e parchi tematici.
Visite ad amici e parenti
"Dal 1 maggio al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (il coprifuoco) e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi". "Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa", si sottolinea.
Spostamenti tra regioni
Gli spostamenti verso le zone arancioni o rosse sono consentiti con le cosiddette "autocertificazioni verdi", ossia quelle comprovanti "lo stato di avvenuta vaccinazione o guarigione" dall'infezione dal covid, o "l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo".
Colori regioni, ultima settimana senza la zona gialla
Il green pass: come funziona
Il decreto riaperture introduce e disciplina il cosiddetto 'green pass', la certificazione verde, a cui è dedicato l'articolo 10, come si legge nel testo della bozza in possesso della Dire. "Si tratta di certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS CoV-2", si legge. A seconda del modo in cui si è ottenuto la certificazione cambia la durata della validità. Se la certificazione viene rilasciata dopo vaccino "ha una validita' di sei mesi ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell'interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del escritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato".
Nel caso in cui la certificazione è rilasciata dopo guarigione, "ha una validità di sei mesi ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2".
Nel caso in cui invece si ottenga la certificazione dopo tampone molecolare o antigenico rapido, "la certificazione ha una validità di quarantotto ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta".