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Impianti da sci, Fontana firma l'ordinanza: "In Lombardia riapertura dal 15 febbraio"/ PDF

In ogni stazione sciistica, il numero massimo delle presenze giornaliere non potrà superare il 30%

Sci, impianti in Lombardia

Milano, 10 febbraio 2021 - Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha firmato un'ordinanza con cui riapre, a partire dal 15 gennaio e fino al 31 marzo 2021, gli impianti di risalita e i comprensori sciistici della regione. In ogni stazione, "il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 30% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti a fune (cabinovie, funivie, seggiovie, skilift) presenti nel comprensorio", si legge nel testo dell'ordinanza. L'utilizzo degli impianti di risalita "deve avvenire secondo quanto previsto nelle 'Linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali' della Conferenza delle Regioni dell'8 febbraio 2021". Ma vediamo nel dettaglio il documento.

Utilizzo degli impianti di risalita

- A decorrere dal 15 febbraio 2021 e fino al 31 marzo 2021, con esclusione dei giorni in cui alla Regione Lombardia si dovessero applicare le misure di cui all’articolo 2 o 3 del DPCM 14 gennaio 2021, gli impianti nelle stazioni e nei comprensori sciistici sono aperti anche agli sciatori amatoriali.

- L’utilizzo degli impianti di risalita deve avvenire secondo quanto previsto nelle “Linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali” della Conferenza delle Regioni dell’8 febbraio 2021. (PDF LINEE GUIDA)

Presenza giornaliere

- In ogni comprensorio sciistico, o stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 30% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti a fune (cabinovie, funivie, seggiovie, skilift) presenti nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio.

- Il calcolo delle presenze giornaliere è definito dalla somma degli skipass giornalieri, di quelli plurigiornalieri e settimanali relativi al periodo di riferimento nonché di quelli stagionali. 

- Nel caso di aperture in notturna, il calcolo delle persone ammesse dovrà essere riferito alla sola portata oraria dell’impianto o degli impianti aperti in notturna.

- Per le stazioni sciistiche con numero massimo di due impianti complessivi, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 50% della portata oraria complessiva.

- Agli abbonati plurigiornalieri, settimanali e stagionali dovrà essere garantito il posto, nel limite del contingente giornaliero, anche attraverso appositi sistemi di prenotazione.

- Per il comprensorio sciistico Ponte di Legno – Tonale che si estende tra i 5 territori della Regione Lombardia e della Provincia Autonoma di Trento, nel quale è presente un sistema unico di prenotazione e gestione dei titoli di ingresso, si prevede, in stretto coordinamento con la predetta Provincia Autonoma, che la determinazione del numero massimo di presenze giornaliere avvenga a livello complessivo del comprensorio sciistico, derivante dalla somma della quota lombarda, calcolata come sopra, e della quota trentina, calcolata secondo il criterio che sarà definito dalla Provincia Autonoma stessa. Ma anche che i gestori degli impianti, di parte lombarda e trentina, dovranno monitorare congiuntamente attraverso il sistema unico di prenotazione e gestione, il rispetto del numero di utenti che possono giornalmente accedere ai comprensori sciistici ed ai relativi impianti di risalita. Nel caso di possibili differenze nei regimi di apertura/chiusura conseguenti al mutamento delle condizioni di rischio tra i due predetti territori, ovvero di presenza del divieto di spostamento in entrata e in uscita tra i territori della Regione Lombardia e della Provincia Autonoma di Trento, verranno adottate di concerto con la Provincia Autonoma di Trento, misure idonee di prevenzione per la gestione dei flussi e delle presenze.

- Al fine di assicurare un adeguato monitoraggio delle misure adottate, i gestori di ogni comprensorio sciistico, o stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico dovranno comunicare sia a Regione Lombardia che alle Agenzie di Tutela della Salute competenti per territorio, entro la data di apertura degli impianti, gli impianti aperti, la portata oraria dei singoli impianti e complessiva del comprensorio sciistico o della stazione sciistica, le presenze giornaliere ammissibili nel comprensorio sciistico o nella 6 stazione sciistica, determinate in applicazione del criterio di cui al presente articolo.