Milano, 4 dicembre 2020 - Dalla zona arancione a quella gialla. E' quanto potrebbe avvenire in Lombardia dall'11 dicembre. "Se i dati continueranno a essere quelli delle ultime due settimane, diventeremo gialli", ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fonta. I lombardi si preparano così non solo a questo passaggio che prevede un allentamento delle norme e dei divieti anti contagio, ma anche a prendere atto del Dpcm appena emanato sugli spostamenti tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, che prevede ulteriori restrizioni soprattutto il 25, 26 dicembre e 1 gennaio. Restrizioni che stanno facendo discutere non poco e per le quali le Regioni hanno chiesto al Governo alcune modifiche. Quindi, da una parte bisognerà tenere a mente le disposizioni per la zona gialla (Dpcm 3 novembre) e dall’altra quelle del nuovo decreto che spiega, tra le altre cose, l'apertura dei negozi nelle festività, come gestire il pranzo di Natale e gli spostamenti.
Dalla zona arancione alla zona gialla: cosa cambia? Le regole
Gli spostamenti in zona gialla
Quali sono le regole valide per gli spostamenti?
E' consentito spostarsi dalle 5 alle 22 senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 (coprifuoco) sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Si possono andare a trovare parenti e congiunti?
E' fortemente raccomandato non ricevere in casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
Si può andare ad assistere un parente o una persona non autosufficiente?
Sì, se è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, non dimenticare però che sono le categorie più vulnerabili e quindi vanno protette dai contatti il più possibile.
Si possono portare i bambini dai nonni?
È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Quando possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.
Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare?
No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso Covid. Nell'ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.
Ci si può spostare con sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?
Le persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.
E' possibile raggiungere la seconda casa?
Sì, se sia la prima che la seconda casa si trovano entrambe in un comune dell’area gialla. Se la seconda casa si trova in un comune dell’area arancione o di quella rossa, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.
E' consentito uscire per fare attività motoria?
Sì, dalle 5 alle 22.
E' consentito l'acceso a giardini e parchi pubblici?
Sì, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, e a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento. È consentito anche l’accesso dei minori (anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o che si occupano della loro cura) ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.
Si può usare l’automobile con persone non conviventi?
Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.
Durante gli spostamenti è consentito transitare nei territori delle aree con restrizioni diverse dalla propria?
Il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla propria (rossa o arancione) è consentito liberamente, dalle 5 alle 22, se si è diretti verso altri territori ricompresi nell’area gialla, senza necessità di motivazione. Dalle 22 alle 5 è consentito esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Serve un'autocertificazione per spostarsi?
Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare i propri spostamenti. Dalle 22 alle 5, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.