PAOLO GIROTTI
Cronaca

Le motivazioni d’Appello, il perché delle assoluzioni di Fraus, Cozzi e Lazzarini: "Niente gara, niente reato"

In primo grado i tre ex amministratori di Legnano erano stati condannati. Sei mesi fa invece la sentenza è stata ribaltata dai giudici di secondo grado

L’ex primo cittadino Gianbattista Fratus, il vicesindaco Maurizio Cozzi e l’assessore legnanese alle Opere pubbliche Chiara Lazzarini

Legnano, 14 luglio 2024 –  Non si può parlare di gara e dunque non c’è stato alcun reato, come sostenuto dalle difese nel corso del procedimento che in primo grado aveva portato però alle condanne dei tre imputati, l’ex sindaco Gianbattista Fratus, il suo vice Maurizio Cozzi e l’assessore alle Opere pubbliche Chiara Lazzarini. Viene sottolineato anche nelle motivazioni della sentenza di assoluzione con cui la Corte d’Appello di Milano ha ribaltato il verdetto di primo grado per i tre ex amministratori legnanesi, motivazioni che sono state rese note a sei mesi da pronunciamento.

I tre ex amministratori, in quell’occasione, erano stati assolti dalle accuse di turbativa d’asta e il solo Fratus anche da quella di corruzione elettorale. Per quanto riguarda la turbativa d’asta erano tre gli episodi che avevano condotto alla condanna in primo grado dei tre ex amministratori, collegati ad altrettante assunzioni in Comune e nelle controllate Amga ed EuroPA. A giustificare l’assoluzione in Appello, come spiegato ora nelle motivazioni, c’è la giurisprudenza creata con le sentenze di Cassazione precedenti e successive alla condanna, che escludono l’applicazione dell’articolo 353 del Codice penale, turbata libertà degli incanti, nelle procedure concorsuali per l’assunzione di personale e comunque non finalizzate all’affidamento di commesse pubbliche: proprio quelle che riguardano gli episodi contestati.

Riqualificare i fatti in abuso d’ufficio ai sensi dell’articolo 323 del Codice penale? Al netto della riforma Nordio, che ha cambiato le carte in tavola, sono numerosi i motivi portati dalla Corte per escludere questa possibilità e sottolineare anche la "somma inopportunità di semplicemente rinviare nuovamente le parti in primo grado. Atto che avrebbe comportato un’ulteriore procrastinazione eccessiva e dolorosa delle vicende giudiziarie che ormai attingono da molti anni gli imputati". Per quanto riguarda la corruzione elettorale contestata al solo Fratus, la Corte ha in primis decretato la non utilizzabilità delle intercettazioni usate in primo grado, facendo precipitare l’impianto probatorio costruito e portando dunque all’assoluzione dell’ex sindaco anche per questa accusa.

Fratus e Cozzi infine erano accusati di turbativa d’asta anche per l’assunzione del direttore artistico Flavio Arensi: in questo caso la Corte ravvisa la possibile presenza di una gara, ma "non vi e modo di attribuire ai due imputati alcuna materiale incidenza sul prodursi di quella essenziale circostanza che, deviando dai criteri prestabiliti della selezione come originariamente prevista, determinò Ia violazione dei termini del bando pubblicato".