Codogno, 15 ottobre 2020 - Nessuna pronuncia su alcuna istanza sospensiva è intervenuta, da parte del Tar della Lombardia di Milano, che non ha ancora avuto modo di esprimersi in alcun modo sul merito della vicenda. A precisarlo è la società Juwi development 01 Srl, a rettifica di quanto pubblicato nei giorni scorsi sul nostro sito nell'articolo intitolato "Il Tar respinge l’istanza: niente fotovoltaico, salvo il terreno agricolo".
L'azienda ha presentato un progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico sito nel Comune di Codogno. "Non è vero - ribadisce la Juwi developement - che il Tar ha respinto l’istanza". Contrariamente a quanto affermato nell'articolo, infatti, il ricorso è stato da Juwi proposto, con l’assistenza dello Studio legale Gitti and Partners, avverso l’illegittimo silenzio serbato dalla Provincia di Lodi sulla domanda di autorizzazione unica proposta, in data 1 ottobre 2019, dalla stessa Juwi, per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico sito nel Comune di Codogno. Solo a seguito della proposizione del suddetto ricorso e qualche giorno prima della camera di consiglio fissata dal Tar Lombardia, Milano, per l’esame dello stesso, la Provincia di Lodi ha interrotto la propria illegittima inerzia e ha emanato il provvedimento di rigetto della domanda di autorizzazione unica. Tale ultimo provvedimento è già stato tempestivamente impugnato a fine luglio, con ricorso, per motivi aggiunti da Juwi nell’ambito del suddetto giudizio pendente. Nell’ultima Camera di consiglio fissata dal Tar Lombardia, Milano, contrariamente a quanto affermato nell’articolo, il collegio giudicante ha preso atto della proposizione del ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento negativo della provincia di Lodi e ha, con ordinanza del 30 settembre 2020, numero 1737, rimesso il provvedimento sul ruolo delle cause di merito. Nessuna pronuncia su alcuna istanza sospensiva è intervenuta, dunque, da parte del Tar Lombardia. In definitiva, dunque, Il Tar Lombardia dovrà pronunciarsi sulla legittimità del diniego rilasciato dalla Provincia di Lodi sulla domanda di autorizzazione unica in argomento.”