Alfredo Cospito, il leader del Fai detenuto al carcere duro e in sciopero della fame da mesi, “se sottoposto a regime ordinario” può continuare a essere “punto di riferimento e fonte di indicazione delle linee programmatiche criminose e degli obiettivi da colpire” da parte dei suoi “accoliti” della Federazione anarchica informale.
Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni del verdetto che lo scorso 24 febbraio ha confermato il 41bis per Cospito del quale evidenzia la “perdurante pericolosità” e la mancanza di “dissociazione” come evidenziate dal Tribunale di Sorveglianza di Roma nell'ordinanza del primo dicembre 2022.
Secondo gli ermellini, l'ordinanza del Tribunale è ”esaustiva e corretta” per quanto riguarda l'indicazione del “pericolo di collegamenti” di Cospito “con l'associazione di provenienza”, desunto “sulla base di elementi fattuali, non contestabili per essere rappresentati sulla base di dati certi”, nonché presenti negli atti giudiziari, oltre che per non aver manifestato “in alcun modo segni di dissociazione”.
Alfredo Cospito resta dunque recluso nel reparto carcerario dell'ospedale San Paolo di Milano, dove era stato trasferito dalla prigione di Opera in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni a causa del prolungato sciopero della fame.