
Bollo e libretto dell'auto (Foto archivio)
di Nicola Palma
Salta l’accordo tra Palazzo Lombardia e Aci sulla gestione delle tasse automobilistiche regionali. Il Tar ha accolto il ricorso presentato da Ge.Fi.L., una società che si occupa dello stesso servizio per Marche e Veneto, e annullato la delibera del 3 luglio 2020 con cui la Giunta Fontana ha approvato "lo schema di disciplinare" di accordo triennale (valido fino al 30 giugno 2023) con l’Automobil Club d’Italia. Per prendere una decisione, i giudici di via Corridoni hanno dovuto verificare se l’intesa, che ha affidato all’Aci senza gara le attività di riscossione e di controllo del bollo auto, potesse essere qualificata "come accordo paritetico di cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la prestazione di servizi"; solo in quel caso, infatti, è prevista la deroga al bando pubblico.
Tre i requisiti da rispettare. Il primo: "L’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune". La seconda: "L’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico". La terza: "Le amministrazione aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione". Per il presidente del Tar Domenico Giordano, "il percorso di cooperazione intrapreso dalle amministrazioni si arresta allo stato embrionale della mera dichiarazione di intenti". In poche parole: fa quasi tutto l’Aci, a eccezione "del procedimento per il recupero stragiudiziale delle tasse automobilistiche evase"; la "partecipazione della Regione si riduce sostanzialmente alla mera corresponsione di un corrispettivo economico all’Aci". Di più: Ge.Fi.L. ha dimostrato, producendo in giudizio i bilanci dell’Automobil Club, "che i “costi differenziali direttamente connessi alle attività svolte in suo favore“, che la Regione si è impegnata a corrispondere annualmente all’Aci, non costituiscono un mero rimborso delle spese, ma un prezzo addirittura superiore a quello praticato nel mercato di riferimento".
Di conseguenza, "la qualificazione della prestazione onerosa dovuta dalla Regione all’Aci come remunerazione dei servizi prestati, in quanto superiore al mero rimborso delle spese, rappresenta un indicatore attendibile della non rispondenza della cooperazione unicamente all’interesse pubblico". Conclusione: la delibera regionale è incompatibile "con il diritto eurounitario". Ora Ge.Fi.L., chiosano i giudici, potrà partecipare alla gara pubblica, "ove la Regione Lombardia dovesse determinarsi per la sua indizione".