
Un cliente in un ufficio postale
Milano, 9 luglio 2019 - Quasi 14 anni fa aveva investito cinquemila euro in buoni fruttiferi postali a termine e, quando ha deciso di riscuotere la somma, è arrivata l’amara sorpresa. I titoli “18 mesi” acquistati il 15 settembre 2005 sono diventati ormai carta straccia e il tempo trascorso dalla sottoscrizione ha fatto venir meno il diritto al rimborso.
Il risparmiatore beffato, assistito da Federconsumatori Milano, ha ottenuto però ragione davanti all’Arbitro Bancario Finanziario (Abf), organismo che si occupa di risolvere controversie tra clienti e istituti di credito. Il collegio di Milano, presieduto da Flavio Lapertosa, ha accolto il ricorso disponendo il rimborso dei cinquemila euro investiti. Poste Italiane, si legge nella decisione, «non essendo riuscita a provare che in sede di collocamento del buono abbia adempiuto ai suoi doversi informativi (...) non ha messo il ricorrente nella possibilità di avere piena contezza del termine entro cui il diritto al rimborso poteva essere fatto valere». Principio che, secondo l’Abf, annulla la prescrizione del diritto al rimborso che, per legge, scatta dieci anni dopo la scadenza dei titoli, in questo caso dal marzo 2017. Un provvedimento che potrebbe fare da apripista anche per controversie analoghe. Il 15 settembre del 2005 il risparmiatore acquistò buoni fruttiferi postali “18A”, una forma di investimento a breve termine, con la durata massima di un anno e mezzo. I titoli scaduti dopo 18 mesi sono rimasti nel cassetto per anni, fino a quando ha tentato di incassare somma e interessi maturati, scoprendo che il denaro investito era andato in fumo. Nel suo ricorso ha affermato di non essere stato informato sulla durata dei buoni al momento della firma del contratto.
Poste Italiane ha sostenuto invece, davanti al collegio, che sul retro dei buoni è riportata la scritta “18A”, che indica la serie con termine 18 mesi, e comunque «era fatto obbligo agli uffici postali di consegnare ai sottoscrittori il foglio informativo». Circostanze che, però, secondo l’Abf non sono sufficienti, se manca la prova dell’avvenuta consegna del foglio informativo. «Dalla scarna documentazione prodotta - scrive il collegio - non è possibile desumere che l’intermediario (Poste Italiane, ndr) abbia adempiuto ai doveri di trasparenza e di informazione». Questo bloccherebbe la prescrizione che, annotano gli “arbitri”, «inizia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto». Principi che, secondo il presidente di Federconsumatori Milano, Carmelo Benenti, «danno un indirizzo innovativo in tema di prescrizione e di trasparenza. Auspichiamo che Poste si conformi - conclude - e invitiamo gli utenti che siano in possesso di buoni privi dell’indicazione di un termine entro cui il diritto si prescrive a rivolgersi ai nostri sportelli».