MASSIMILIANO MINGOIA
Cronaca

Ex Cobianchi, un altro ribaltone: Damiani sconfitto, spazio a Chanel

Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune: legittimo che il marchio di moda abbia esercitato la prelazione

di Massimiliano Mingoia e Nicola Palma

Perde Damiani, vince Chanel. Ennesimo colpo di scena nell’assegnazione del Cobianchi, l’ex albergo diurno collocato nel seminterrato tra Piazza Duomo e via Pellico, nel cuore della città. Il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza che lo scorso agosto aveva dato torto al Comune (proprietario dell’immobile) e a Chanel (vincitore del bando comunale grazie al diritto di prelazione) e ragione a Damiani, che aveva contestato la procedura prevista dall’amministrazione nel 2021 per assegnare i 255 metri quadrati del Cobianchi.

Una procedura che prevedeva che Chanel, che per primo aveva presentato una manifestazione d’interesse per prendere in affitto e rilanciare l’ex Cobianchi come spazio polifunzionale e centro espositivo, potesse esercitare il diritto di prelazione nel caso in cui qualche altro partecipante alla gara comunale avesse presentato un’offerta economica maggiore di quella del marchio di alta moda. E così è stato. Damiani ha offerto 1,3 milioni di euro di canone annuo per lo spazio (cifra superiore alla base d’asta di 939 mila euro) e 1,8 milioni di euro per la riqualificazione dell’ex Cobianchi. A quel punto, il Comune ha invitato Chanel a esercitare il diritto di prelazione previsto nella proceduta di gara e la griffe ha pareggiato la proposta di Damiani e si è aggiudicata il lotto, con consegna formale delle chiavi lo scorso 26 gennaio 2022. Ma Damiani ha subito presentato ricorso al Tar e i giudici amministrativi di primo grado hanno dato ragione alla griffe di gioielli: "Il Collegio ritiene che l’introduzione della clausola di prelazione nella procedura di evidenza pubblica non stimoli la competizione tra i partecipanti e sia, pertanto, illegittima".

Chanel non si è dato per vinto e ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, che ha ribaltato la sentenza del Tar. Nella sentenza della Settima Sezione dei giudici amministrativi di secondo grado pubblicata ieri, infatti, si legge che "la giurisprudenza interna ha escluso che la previsione della prelazione del promotore nella finanza di progetto presenti profili di palese illogicità e irrazionalità e determini una situazione di vantaggio concorrenziale in capo al promotore, giacché costui, se intende rendersi aggiudicatario della concessione, deve eventualmente fare propria la migliore offerta fatta dal concorrente".

Non solo. Il Consiglio di Stato promuove l’operato del Comune perché "la prelazione neutralizza il rischio del proponente di vedere compromessi i propri sforzi a causa di un’offerta economica di un altro operatore che rechi un rialzo anche minimo. Essa, dunque, adempie a una funzione anti-dissuasiva rispetto alla presentazione di soluzioni progettuali per il risanamento e la valorizzazione di aree pubbliche inutilizzate e in forti condizioni di degrado". I giudici amministrativi di secondo grado, infine, evidenziano che nel caso di un project financing – come nel caso del progetto firmato Chanel – prevedere il diritto di prelazione per il proponente è ammissibile proprio per non scoraggiare chi propone progetti di riqualificazione di spazi pubblici non utilizzati.