Milano, 4 marzo 2024 – La lode non è un diritto, nemmeno se ci si laurea con centodieci centodecimi e una fantastica tesi di laurea a coronamento di un percorso di studi da campionato, ma "un’eccezione" che rimane nella discrezionalità della commissione esaminatrice, come il bacio accademico. Lo stabilisce una sentenza del Tar della Lombardia, rigettando il ricorso di un dottore in Scienze filosofiche che poco meno di due anni fa ha conseguito il titolo magistrale alla Statale di Milano.
Col voto di 110 su 110 ma senza lode, cosa alla quale il neolaureato s’è opposto dapprima con un ricorso interno, rigettato dal rettore, quindi appellandosi al Tar. Il 22 febbraio il collegio presieduto da Daniele Dongiovanni ha giudicato "infondato nel merito" il ricorso dell’ex studente che chiedeva di annullare il suo voto di laurea "limitatamente alla parte in cui non è stata assegnata la lode".
Cosa sosteneva il neo dottore
Il laureato accusava la commissione davanti alla quale aveva sostenuto l’esame della magistrale ad aprile 2022 per un "difetto di motivazione del verbale della seduta di laurea in quanto privo di giustificazioni in ordine alla mancata attribuzione della lode".
E ravvisava violazioni anche della normativa per il diritto allo studio dei portatori di disturbi specifici dell’apprendimento: la commissione non avrebbe rispettato i criteri per l’attribuzione della lode "per come sanciti dall’articolo 20 del regolamento didattico dell’ateneo", "i quali comprendono non solo la valutazione del lavoro finale e della relativa discussione, ma anche il complessivo percorso di studi".
Secondo l’ex studente, lui avrebbe soddisfatto "tutti i parametri riguardo all’eccellente carriera accademica, alla pregevolezza della tesi, nonché alla qualità della discussione finale, che egli avrebbe sostenuto nonostante un ridotto lasso temporale e talune interruzioni". Ed "eventuali errori ortografici e grammaticali presenti nel lavoro finale non avrebbero dovuto essere considerati, in quanto affetto da dislessia, discalculia e disortografia certificate", ha sostenuto il ricorrente aggiungendo di aver comunque ricevuto, prima della discussione, "numerose email di rassicurazione circa la qualità della tesi" dal suo relatore e dalla correlatrice.
Cosa hanno replicato i giudici
Il problema, hanno rilevato i giudici del Tar, è che all’articolo 20 il regolamento dell’ateneo recita che "l’eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della commissione finale", i cui componenti devono sì tener conto "dell’intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nel caso della tesi"; ma questi criteri non si riferiscono, secondo i magistrati, "esclusivamente all’attribuzione della lode, bensì soprattutto all’assegnazione del punteggio complessivo".
"Una eccellente carriera accademica, una brillante tesi e una encomiabile discussione sono le condizioni per il conseguimento di una votazione massima (110 su 110), mentre non possono essere considerati il lasciapassare per l’attribuzione della lode" che è invece "un riconoscimento a carattere premiale, che la norma espressamente qualifica come “eventuale“".
"La lode quindi è un’eccezione, la cui attribuzione è rimessa alla decisione della commissione con l’unico vincolo dell’unanimità". E la decisione di non assegnarla "non deve essere motivata", conclude il Tar dando ragione alla Statale e compensando le spese legali tra le parti "in ragione del mancato espletamento di attività difensiva da parte della difesa erariale".