NICOLA PALMA
Cronaca

Fuochi d’artificio e barbecue, liberi tutti: salta il divieto del Comune

Dopo il Tar, arriva anche la bocciatura del Consiglio di Stato: “Palazzo Marino ha esorbitato dalle proprie competenze)

Fuochi d’artificio notturni in una strada cittadina Il divieto comunale è stato bocciato dal Consiglio di Stato

Fuochi d’artificio notturni in una strada cittadina Il divieto comunale è stato bocciato dal Consiglio di Stato

Milano, 19 marzo 2025 – Salta definitivamente il divieto di accendere fuochi d’artificio e barbecue tra il primo ottobre e il 31 marzo. Una misura che il Comune aveva inserito all’articolo 10 del Regolamento per la qualità dell’aria per eliminare per sei mesi all’anno una delle possibili fonti di inquinamento in città. Dopo la prima bocciatura del Tar, che ne ha azzerato gli effetti nel 2022 su sollecitazione delle aziende di settore e di Assogiocattoli, ora è arrivato anche il timbro del Consiglio di Stato a sancire la cancellazione della norma.

La posizione del Comune

Nel ricorso contro il verdetto di primo grado, i legali di Palazzo Marino hanno ricordato la stretta del 2021 dell’Oms sui valori massimi di Pm10 e Pm2.5 e la successiva proposta di direttiva della Commissione europea sull’abbassamento delle soglie-limite e sulla riduzione da 35 a 18 del numero massimo di giorni di sforamento.

Inoltre, il Comune ha sostenuto che il provvedimento impugnato “non interferirebbe con la disciplina statale in tema di libera circolazione del materiale pirotecnico, ma si occuperebbe soltanto degli effetti sulla qualità dell’aria dell’uso dei materiali esplodenti, regolandone non già la vendita sul territorio nazionale, bensì la sola accensione, limitatamente al solo periodo invernale, ossia quando la particolare configurazione orografica e le condizioni meteo-climatiche della Pianura padana non agevolano la dispersione dell’anzidetto materiale”. Detto altrimenti: “Lo scopo della disposizione sarebbe pertanto afferente alla tutela dell’ambiente salubre”.

I motivi della bocciatura

A tal proposito, l’intervento sarebbe giustificato dalle procedure d’infrazione dell’Ue nei confronti dell’Italia sull’emergenza smog. Tesi rispedite al mittente dal collegio presieduto da Vincenzo Lopilato: “Le disposizioni regolamentari di cui si tratta non possono che essere ricondotte alla materia della tutela dell’ambiente e a quella relativa alla disciplina degli esplosivi”.

Fatta questa premessa, ne discende che, a parere dei giudici, “il Comune di Milano, ente privo di potestà legislativa primaria, ha esorbitato dalle proprie competenze e altresì violato il principio di gerarchia delle fonti”.

E ancora: gli obiettivi da raggiungere “in ordine alla qualità dell’aria” non possono giustificare “un generalizzato potere regolamentare del Comune, dal momento che, diversamente opinando, si legittimerebbe l’esercizio di poteri impliciti”. Tradotto: il fine non giustifica i mezzi. “Il Comune di Milano – l’esortazione del Consiglio di Stato – deve assumere le proprie iniziative per migliorare la qualità dell’aria restando rigorosamente entro il perimetro definito dalle disposizioni costituzionali e legislative, poiché la necessità di raggiungere gli obiettivi di riduzione dell’inquinamento non consentire di sovvertire il quadro delle fonti”.