Milano – Dopo la Procura anche il Tar della Lombardia “boccia“ le operazioni immobiliari che utilizzano la Scia per interventi di demolizione e ricostruzione con aumenti di volumetria e cambi di destinazione d’uso, risparmiando così su oneri e monetizzazioni degli standard (i servizi pubblici). Il collegio dei giudici amministrativi Russo-Zucchini-Cozzi ha accolto il ricorso del super-condominio da 200 appartamenti di via Fauchè 9-11 e via Castelvetro 16-18-20, assistito dagli avvocati Wanda e Carlo Mastrojanni, contro il Comune di Milano e la società immobiliare Fauchè 9 srl che intendeva realizzare il nuovo edificio all’interno del cortile. All’interno del cantiere di via Fauchè, che nei mesi scorsi era finito nel mirino della Procura per abuso edilizio, "c’è stata demolizione di un vecchio fabbricato adibito a laboratorio-deposito per la realizzazione, al suo posto, di una palazzina residenziale avente due piani fuori terra e un piano seminterrato". Per questo, come sostiene il Tar dando ragione alla procura, sarebbe stato necessario il permesso a costruire.
Inoltre il tribunale amministrativo della Lombardia nella sentenza sul ricorso ha specificato che il palazzo, "sia per le sue caratteristiche strutturali che per la funzione a cui è adibito", non può che "essere considerato alla stregua di una nuova costruzione". Per procedere con i lavori, la società costruttrice "avrebbe dovuto munirsi del permesso necessario". Entrando nel merito i giudici del Tar, sottolineano anche che sulle altezze non è stato "affatto dimostrato" il rispetto della norma che stabilisce: "...per l’edificazione all’interno di cortili non si deve superare l’altezza preesistente".
Nell’inchiesta penale, che vede indagati il proprietario, il progettista e il costruttore del palazzo, i pm Marina Petruzzella e Paolo Filippini contestano la realizzazione dell’edificio tramite una semplice Scia, quando appunto sarebbe servito un permesso edilizio, oltre al fatto che una nuova costruzione sarebbe stata presentata come una ristrutturazione. Per il Tar il progetto possiede "caratteristiche strutturali" e una "funzione" che producono un "rinnovato carico urbanistico" del tutto "diverso" dal "precedente edificio". Per questo motivo e nonostante la "definizione molto ampia" del concetto di "ristrutturazione" previsto dalla legge, non può che essere considerato come una "nuova costruzione". Le 15 pagine della sentenza sono il primo provvedimento amministrativo che "sposa" la linea penale intrapresa dalla procura.
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