STEFANO
Cronaca

La ludopatia e il sovraindebitamento: la legge fornisce una soluzione

Pillitteri Mi scrive una lettrice molto preoccupata per il figlio, poco più che trentenne. Secondo quanto mi racconta, è emerso...

Pillitteri Mi scrive una lettrice molto preoccupata per il figlio, poco più che trentenne. Secondo quanto mi racconta, è emerso...

Pillitteri Mi scrive una lettrice molto preoccupata per il figlio, poco più che trentenne. Secondo quanto mi racconta, è emerso...

PillitteriMi scrive una lettrice molto preoccupata per il figlio, poco più che trentenne. Secondo quanto mi racconta, è emerso che l’uomo ha un grave problema di ludopatia. E, a causa di questa dipendenza, sta lasciando una pesante scia di debiti che rischiano di travolgere la sua famiglia. Ovviamente la mamma lettrice mi chiede se la normativa in vigore nel nostro Paese sul sovraindebitamento può essere applicata anche in questi casi.

La risposta che possiamo dare alla lettrice è sì. La legge infatti considera la sindrome ludopatica, a tutti gli effetti, come una forma di malattia. E questa a considerazione prevale sui consueti criteri di assenza di dolo e colpa grave. Ciò nella misura in cui si dimostri che i debiti contratti siano riconducibili all’addiction. La normativa, tuttavia, è molto severa nel subordinare l’accesso alle misure previste alla presa in carico da parte di un Serd (Servizi per le Dipendenze patologiche) e alla sottoposizione a un apposito programma di recupero.

Se, normalmente, la parte più difficile è quella della decisione (i sovraindebitati sono sempre afflitti da mille indecisioni) in questi casi lo diventa quella del percorso. Come tutte le dipendenze, la ludopatia è soggetta a ricadute. E se dovessero intervenire in corso di procedura e inficiassero l’andata a buon fine del programma di recupero, andrebbero a travolgerla. Sarà, dunque, essenziale un costante supporto psicologico del soggetto afflitto da questa dipendenza. Naturalmente anche dopo il termine della procedura. Perché non ci sarà un’altra chance prima di cinque anni.

Se hai quesiti da sottoporre all’avvocatoscrivi: avvocatorispondi@gmail.com