Milano, 15 ottobre 2024 – Durante il processo è stata “raggiunta piena prova” che Massimo Galli, l’infettivologo che fu in prima linea durante la pandemia di Covid ed ex primario dell’ospedale Sacco, ora in pensione, “abbia turbato (...) la procedura di selezione per un posto di professore universitario di seconda fascia” favorendo il suo allievo Fabio Riva, ma in base alla giusrisprudenza non è configurabile nè il reato di turbativa d’asta nè l’abuso d’ufficio prima della riforma che l’ha abrogato.
Le motivazioni della sentenza
Lo si legge nelle motivazioni della sentenza con cui il Tribunale di Milano lo scorso 16 luglio, ha condannato Galli a un anno e 4 mesi di reclusione, con pena sospesa e non menzione, solo per falso, mentre l’ha assolto dall’accusa di turbata libertà degli incanti insieme a Riva, con la formula “perché il fatto non sussiste”.
Per il collegio, il professore, nel febbraio 2020, pochi giorni prima dell’inizio ufficiale del Covid, come “persona preposta alla procedura di selezione in qualità di presidente della commissione” avrebbe “discusso, concordato, predisposto i criteri ed infine attribuiti punteggi insieme al candidato della procedura stessa, ovvero Riva”.
Quanto al falso, contestato a causa del verbale della commissione che ha valutato i profili e assegnato i punteggi ai candidati risultato con l’orario di chiusura dei lavori non rettificato, i giudici hanno ritenuto che, essendo un passaggio “di cruciale importanza”, “tale attribuzione sia stata condotta esclusivamente e in totale autonomia, da Galli, e solo più tardi comunicata agli altri commissari”.
La materia del processo
Al centro del processo, in cui il professore ha difeso il suo operato, c’è un concorso per il ruolo di professore di seconda fascia in malattie cutanee, infettive e dell’apparato digerente vinto da Riva. Chi si era visto penalizzato, era stato Massimo Puoti del Niguarda, il quale, dopo la notizia dell’indagine della Procura, aveva comunque manifestato la “massima stima” nei confronti di Galli e della sua professionalità. Professionalità riconosciuta anche dal Tribunale che, però, scrive: “La figura di Galli è meritevole delle circostanze attenuanti generiche; tuttavia, proprio la sua fama è stata il mezzo attraverso il quale ha ‘approfittato’ dei colleghi commissari”. Ora pm e difesa impugneranno la sentenza. Poi ci sarà il secondo round in appello.