MASSIMILIANO MINGOIA
Cronaca

Il matrimonio d’urgenza è ritardato, lo sposo in fin di vita muore prima delle nozze: Comune di Milano condannato a risarcire 15mila euro

Il dramma nel 2021, l’uomo era malato di Covid. Il Tribunale dà ragione alla mancata sposa che chiedeva un risarcimento di 229.423 euro

Matrimonio con lo sposo in fin di vita per una serie di errori o problemi burocratici

Matrimonio "saltato" con lo sposo in fin di vita per una serie di errori o problemi burocratici

Milano, 2 novembre 2024 –  La sentenza di primo grado del Tribunale di Milano ha dato ragione alla “mancata sposa“ e torto al Comune, che dovrà versarle un risarcimento di 15 mila euro, in attesa dell’udienza del prossimo 29 gennaio in cui i giudici cercheranno di determinare anche il danno patrimoniale legato alla perdita della pensione di reversibilità da parte della donna, mai diventata moglie del suo compagno che in fin di vita a causa del coronavirus, il 27 febbraio 2021, in una Milano ancora in piena emergenza Covid, aveva chiesto al Comune di celebrare con la procedura d’urgenza il matrimonio con la sua compagna.

La storia è stata raccontata dal Giorno il 18 maggio scorso. La mancata sposa aveva chiesto il risarcimento del danno dopo la morte del compagno perché sosteneva che il Comune non avesse preso in carico la richiesta di procedura d’urgenza per celebrare il matrimonio prima che il suo compagno morisse. L’amministrazione ha sostenuto invece di essersi attivata con un’email ma di non aver ricevuto risposte dall’uomo ricoverato. Il 19 luglio 2022 i legali della donna hanno chiesto un risarcimento di 229.423 euro a Palazzo Marino.

Il Tribunale per ora gliene ha riconosciuto 15 mila. La Giunta comunale, però, giovedì ha deciso di ricorrere alla Corte d’Appello contro la sentenza non definitiva ma provvisoriamente esecutiva dello scorso 2 ottobre. Secondo l’amministrazione, infatti, la decisione dei giudici “ha erroneamente ravvisato profili di colpa nella condotta più che scusabile dell’ufficiale di stato civile; ha erroneamente imputato al Comune una situazione di “stallo comunicativo” in realtà addebitabile a parte attrice; ha erroneamente ritenuto raggiunta la prova in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’articolo 2043 c.c. ovvero la condotta colposa del Comune, il nesso di causa e i danni patiti” dalla mancata sposa.