Milano, 11 gennaio 2023 - La battaglia dei decibel in corso Garibaldi si arricchisce di una nuova puntata. Dopo la contesa legale che da anni vede contrapposti gli inquilini del condominio al civico 104, il Comune e i gestori dei locali, ieri il Tar è stato chiamato a pronunciarsi su un altro contenzioso, generato dalle lamentele di un singolo residente contro l’esercizio commerciale Amico Fritz: i giudici hanno dato ragione ai titolari del bar-paninoteca, revocando l’ordinanza di Palazzo Marino che prima nel 2019 e poi nel 2021 aveva imposto una serie di limitazioni alle emissioni sonore e condannando l’amministrazione a pagare 3mila euro di spese di lite.
La vicenda inizia il 4 settembre 2017, quando l’inquilino, che vive proprio sopra Amico Fritz, presenta un esposto per segnalare "un presunto inquinamento acustico determinato dal contributo antropico degli avventori del locale". Le misurazioni di Arpa certificano il superamento dei valori limite nelle ore notturne; di conseguenza, il 13 febbraio 2019 l’amministrazione inibisce al pub l’uso degli impianti di diffusione sonora e ordina di predisporre un piano di bonifica in 30 giorni. Il primo luglio, la società fa sapere al Comune di aver vietato l’accesso al soppalco "contiguo all’abitazione dell’autore dell’esposto"; due giorni dopo, arriva la revoca dell’ordinanza.
Finita? No, perché il residente torna alla carica. Così, a valle di ulteriori analisi, il 12 dicembre Palazzo Marino reintroduce l’ordinanza che impedisce l’utilizzo del soppalco e degli impianti di diffusione sonora. Il 14 maggio 2021, Amico Fritz comunica di aver eseguito le opere inserite nel piano di bonifica, ma il Comune commissiona comunque ad Arpa altri rilievi fonometrici, che ancora una volta rilevano "il superamento del limite differenziale d’immissione". Quindi, il 9 novembre 2021 viene ripristinata l’ordinanza del 12 dicembre 2019. I titolari del locale contestano i dati registrati nelle serate di lunedì e venerdì, sostenendo che tutto il rumore prodotto nel punto in cui sono stati piazzati i rilevatori è stato erroneamente imputato ad Amico Fritz "senza considerare la differenza della presenza degli avventori della zona".
Il Tar parte dalla distinzione tra rumore ambientale e rumore residuo: il primo è prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo; il secondo è quello che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Detto questo, sulla base dei sopralluoghi dei vigili, il collegio presieduto da Antonio Vinciguerra sancisce che non tutto il rumore va attribuito ad Amico Fritz, visto che all’interno della galleria si assiepano anche i clienti di altri locali. Conclusione: "Il provvedimento impugnato è stato adottato all’esito di un’istruttoria carente ed è sorretto da una motivazione inadeguata che non tiene conto delle complesse dinamiche che connotano lo svolgimento delle attività commerciali nella zona interessata".