Il Regolamento comunale per la qualità dell’aria conta 16 articoli, ma se escludiamo gli ultimi 5 (che riguardano sanzioni e adempimenti burocratici) il numero scende a 11. O meglio a 8, se è vero che nel giro di un anno il Tribunale amministrativo ne ha già cancellati 3. Dopo gli articoli 3 e 11 su impianti termici civili e colonnine di ricarica elettrica, ieri è toccato all’articolo 10 sulle combustioni all’aperto: "È fatto divieto di accendere fuochi d’artificio (compresi i petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere) e barbecue nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo". La norma, che mette al bando per sei mesi i botti sull’intero territorio cittadino, è stata impugnata – nella parte che riguarda i fuochi d’artificio – dai titolari di negozi e cartolerie, a cui poi è arrivato il sostegno di Assogiocattoli. Per i giudici del Tar, l’amministrazione è andata ben oltre le sue prerogative, varando regole in contrasto con una direttiva comunitaria del 2013 e con un decreto legislativo del 2015. Direttiva e decreto che promuovono la libera circolazione degli articoli pirotecnici e allo stesso tempo tutelano "ordine e sicurezza pubblica, pubblica incolumità, consumatori e protezione ambientale". Detto altrimenti: i fuochi d’artificio che vengono immessi sul mercato rispettano già quei criteri. E la qualità dell’aria? Secondo il Tribunale, il Comune non ha provato l’impatto dei petardi sull’inquinamento. "Dai dati raccolti dagli enti competenti e posti a fondamento della disposizione impugnata – si legge nelle motivazioni della sentenza – emerge che i fuochi d’artificio non appartengono alle principali fonti di emissioni inquinanti, le quali sono rappresentate dalla produzione di energia, dalla combustione, dall’uso di solventi, dai trasporti, dal trattamento dei rifiuti e dall’agricoltura".
Secondo un report del 2021 messo agli atti dai legali di Palazzo Marino (e bollato dalla controparte come "non attendibile e inverosimile"), l’impatto sul livello di inquinamento complessivo sarebbe sì pari al 6%, ma andrebbe ristretto "principalmente alla data del 1° gennaio, in occasione degli spettacoli pirotecnici di fine-inizio anno". Per questo, i fuochi, pur essendo "sorgente primaria di particolato", sono considerati "fonte soltanto occasionale di inquinamento". Solo a Capodanno, per intenderci. Quindi, lo stop per sei mesi non trova fondamento. E i barbecue? Chi vende petardi ha ignorato quella parte, anche se il Tar ha disposto l’annullamento dell’intero articolo 10.