
Pillitteri Mi scrive un lettore molto arrabbiato con la banca cui si era rivolto per aprire un conto corrente. Disponeva già...
PillitteriMi scrive un lettore molto arrabbiato con la banca cui si era rivolto per aprire un conto corrente. Disponeva già di un altro rapporto con un diverso istituto ma, in seguito a un pignoramento, aveva deciso di aprirne uno nuovo. Tuttavia il funzionario si è rifiutato. Il lettore si sente vittima di un soppruso e mi chiede quale azione può esperire. La risposta è: non si tratta di un soppruso. E c’è ben poco da fare. Le banche, infatti, non hanno alcun obbligo a contrarre. L’apertutra di un conto corrente è un negozio giuridico come gli altri. Ciò non vuol dire che la banca possa respingere un aspirante corentista, per così dire, a capocchia. I rifiuti che non trovano un motivo razionale o, addirittura, rispondono a criteri discriminatori sono senz’altro illegittimi. Ed esiste un vero e proprio obbligo, sancito dalle direttive europee, che impone agli istituti di credito aprire il cosiddetto conto “base” per chi non ne dispone. Ma, per l’appunto, deve trattarsi di un citadino che non disponga di alcun altro conto corrente. Cosa che non ricorre nel caso del nostro lettore. Che, oltre a risultare titolare di un c.c, risulta anche avere un pignoramento in corso. È, pertanto, verosimile che sia in difetto con il pagamento delle rate di qualche finanziamento pregresso. Ed altrettanto verosimile che sia stato segnalato in una banca dati realtiva ai cattivi pagatori come il CRIF. E si tratta proprio di un’ipotesi di scuola in cui la banca può rifiutare l’apertura. La segnalazione, infatti, costituisce quel “motivo razionale” di cui si diceva. E il funzionario non ha fatto che applicare corettamente le linee guida a cui è tenuto attenersi. Una volta tanto tocca, ahimè, dare ragione alla banca.
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