NICOLA PALMA
Cronaca

Il prof e l’amore con la studentessa 17enne: "Io pentito, ma la pena è esagerata"

Milano, il docente bandito da tutte le scuole. All'epoca della relazione aveva 29 anni e lei 17. "Solo un momento di debolezza, nessun favoritismo né abuso di posizione"

È «molto amareggiato» per la durezza della sanzione, la massima possibile per un dipendente pubblico. Un provvedimento che l’ha di fatto bandito da tutte le scuole d’Italia e che gli impedirà di continuare a fare quello che più gli piaceva fare: insegnare. Il motivo? La relazione sentimentale con una sua studentessa tra l’ottobre 2016 e il marzo 2017. A due giorni dalla sentenza della Cassazione che ha confermato la sua destituzione e gli ha negato pure l’accesso futuro a qualsiasi altro impiego che abbia a che fare con la pubblica amministrazione, ieri il professore si è confrontato sulle motivazioni con l’avvocato Gaetano Irollo, che ne ha curato la difesa con la collega Anna D’Alise: a lui ha ribadito il profondo dispiacere per la decisione della Suprema Corte, ormai inappellabile.

Il prof: "Ho sbagliato ma nessun abuso"

Nel verdetto si legge che il prof – che all’epoca insegnava in un istituto superiore milanese e che ha una differenza d’età di 12 anni con l’alunna (ai tempi ne aveva meno di 30) – non ha mai negato i fatti, ma ha spiegato che la ragazza è stata la prima a manifestare interesse nei suoi confronti e che è sempre stata consenziente.  Una linea ribadita di persona anche quando è stato chiamato di fronte alla commissione disciplinare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per replicare alle contestazioni: "Ho sbagliato, sono pentito, ho commesso un errore in un momento di debolezza", la premessa. Detto questo, ha aggiunto: "Non c’è mai stata alcuna forma di abuso di “posizione”, mai alcuna pressione dal punto di vista psicologico o in qualche modo legata al ruolo dell’insegnante. Né c’è mai stato nei confronti nella ragazza alcun favoritismo, o al contrario penalizzazione, in relazione al suo percorso scolastico".

Il verdetto: "Docente uniformato a condotta alunni"

Una versione che ha trovato ampi e concordanti riscontri sia a livello amministrativo sia a livello penale. Sì, perché all’epoca il caso è stato pure segnalato dalla scuola alla Procura, che ha aperto un fascicolo che si è poi chiuso con un’archivazione per assenza di elementi di rilievo penale. Alla fine, però, la destituzione è stata confermata: per i giudici, la condotta del docente lo ha fatto "venir meno in modo radicale ai doveri e alle responsabilità insiti" nel suo ruolo, disvelandone "la totale incapacità di discernere la sfera professionale da quella personale e la sfera etica da quella sentimentale, giungendo il docente a uniformarsi nei comportamenti a un coetaneo dei propri allievi".

Il precedente e il ricorso vinto

A tal proposito, l’avvocato Irollo osserva: "Nella stessa sentenza, la Cassazione richiama un altro pronunciamento nel quale un’insegnante di sostegno, sempre a Milano, era stata destituita a causa di metodi punitivi sui ragazzi: in quel caso, però, ha vinto il suo ricorso ed è potuta rientrare nel mondo della scuola, pur se ovviamente in un istituto diverso e con un ruolo non a contatto con gli alunni". Come previsto dall’articolo 496 del contratto collettivo del comparto Istruzione, meno punitivo del 498 applicato nel caso dell’insegnante, che impone la destituzione per "atti in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione".

Il nodo

Il nodo è proprio quello: "L’elemento chiave per noi resta la gradualità della sanzione – chiosa Irollo –. Dopo i fatti, nel contratto collettivo è stata inserita la fattispecie di relazione tra un docente e uno studente. Dunque, la questione non compariva in quel momento nel contratto collettivo della scuola, e anche in quella c’è un richiamo a una certa gradualità. I giudici hanno però fatto riferimento esclusivamente alla norma a monte".