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L’ingresso del locale a due passi dalla Basilica di San Simpliciano
Il divieto del Comune di installare dehors fino a una distanza di 50 metri dai luoghi di culto è illegittimo, in quanto ha introdotto "un vincolo assoluto del tutto slegato" dai dettami del Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico temporanee leggere varato a fine 2020 dal Consiglio comunale. Lo ha stabilito tre giorni fa una sentenza del Tar, che ha accolto il ricorso presentato dalla società Baguette srl, titolare della panetteria francese "Égalité" in piazza San Simpliciano 7, giusto a due passi dall’ingresso dell’omonima basilica paleocristiana datata IV secolo dopo Cristo e attribuita a Sant’Ambrogio.
La storia inizia il 9 novembre 2023, quando la società, che in città ha altri due punti vendita a Porta Venezia e in corso Sempione, invia a Palazzo Marino una richiesta per installare strutture "amovibili e temporanee nello spazio di 27 metri quadrati, antistante le vetrine del proprio locale". Dehors, in estrema sintesi, in una piazza già in parte "colonizzata" da tavolini e sedie di altri esercizi commerciali. La risposta arriva dopo quattro mesi: "Dal punto di vista prettamente viabilistico – si legge –, si esprime parere negativo, in quanto il progetto non rispetta la distanza minima di 50 metri dagli edifici religiosi". A quel punto, Baguette srl si rivolge al Tribunale amministrativo, mettendo nel mirino il "Documento tecnico operativo" che ha disposto la limitazione. In sostanza, la tesi dei legali, quelle restrizioni sono state previste da un dirigente che non aveva il potere di farlo, "prescindendo dai canoni dettati dal Consiglio comunale".
Palazzo Marino si costituisce in giudizio, affermando che la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio ha espresso parere negativo all’installazione di dehors in quel punto. Sono gli stessi tecnici ministeriali a confermarlo, spiegando come funziona l’iter: "Gli ambiti urbani soggetti a tutela monumentale, ivi compreso quello di piazza San Simpliciano, sono in fase di approvazione, ma non sono stati ancora formalmente istituiti. Per tale motivo, nelle more dell’approvazione e a scopo cautelativo, il Comune di Milano e la Soprintendenza valutano di volta in volta, in periodiche sessioni istruttorie, le richieste di occupazione di suolo pubblico, quantomeno le più rilevanti". L’esame avviene sulla piattaforma on line Teams e si conclude con un parere "meramente facoltativo – e quindi, secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria, privo di rilevanza esterna – e dunque senza le formalità richieste o previste da norme legislative o regolamentari in occasione del rilascio di pareri formali obbligatori".
Una procedura che spinge i giudici a premettere che "né al momento in cui risale il provvedimento impugnato né in seguito risulta essere stato adottato dalla Soprintendenza un parere negativo vincolante". Detto questo, per il collegio presieduto da Daniele Dongiovanni, il divieto di progettare occupazioni nello spazio prospiciente gli edifici religiosi fino a una distanza di 50 metri "è illegittimo in quanto viziato da incompetenza". I motivi? Il primo: lo stop non rientra nei casi, disciplinati dal Regolamento, in cui "ricorrano esigenze di particolare rilievo di tutela temporanea o prolungata di aree soggette a vincoli monumentali o ambientali". Il secondo: il vincolo monumentale non esiste ancora.