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Cronaca

Sensori per l’angolo cieco, il Tar cancella l’obbligo per camion e bus deciso dal Comune di Milano: ecco perché

Il tribunale amministrativo della Lombardia accoglie il ricorso di Assotir e Sistema Trasporti: Palazzo Marino non può decidere su materie di competenza Statale. La Giunta non si arrende: “Ci rivolgeremo al Consiglio di Stato”

A sinistra, l'investimento mortale di una ciclista in viale Caldara a Milano il 30 agosto 2023. A destra, un camion equipaggiato con sensori e adesivi per l'angolo cieco

Milano – Il Comune di Milano, come qualunque altro Comune, non può imporre l'installazione di sensori anti-angolo cieco su questo o quel mezzo perché il potere di una simile imposizione è esclusivamente dello Stato. All'autorità centrale spetta definire anche i criteri per l'omologazione di qualsiasi apparecchio o dotazione supplementare che sia utile alla sicurezza stradale e all'incolumità pubblica, ma tali criteri ad oggi non sono neppure definiti, perlomeno non nell'unica fonte di legge che conta in questo caso, vale a dire il Codice della Strada, e non per i sensori contro l'angolo cieco.

I sensori salva ciclisti

Con queste motivazioni il Tribunale Amministrativo Regionale lombardo ha annullato le delibere e l'ordinanza con le quali la Giunta milanese e il sindaco Giuseppe Sala hanno introdotto il divieto di accesso in Area B, nei giorni e negli orari di validità della Zona a traffico limitato, per i camion e gli autobus che non fossero dotati di tali sensori: un divieto con il quale Palazzo Marino ha provato a rispondere alla lunga serie di ciclisti che hanno perso la vita sulle strade della città quasi sempre perché investiti da conducenti di mezzi pesanti che non hanno potuto scorgerne la presenza proprio per il fenomeno dell'angolo cieco. Da qui il motivo per il quale i sensori sono stati via via indicati come “salva-ciclisti”.

Il ricorso degli autotrasportatori

I giudici amministrativi si sono pronunciati, per l'esattezza, sul ricorso presentato da 7 imprese dell'autotrasporto sostenute, ad adiuvandum, dalle due associazioni di categoria Assotir e Sistema Trasporti, accogliendolo. Ecco perché.

La sentenza

“Il Tribunale premette che la disciplina della circolazione stradale corrisponde ad una pluralità di competenze legislative esclusive dello Stato, tra le quali primeggia l’ordine pubblico e la sicurezza, in ragione della finalità di prevenire reati colposi afferenti all’impiego dei veicoli” si legge nella sentenza. “In tale ottica, il Codice della Strada ha accentrato presso gli organi centrali l’omologazione e l’approvazione sia dei dispositivi di controllo e regolazione del traffico, sia dei dispositivi ulteriori di marcia, che la normativa dello Stato elenca in modo non tassativo, posto che compete al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti imporne di supplementari”.

Competenze statali

Regioni e Comuni non possono quindi spingersi “fino all’approvazione di strumenti di regolazione e marcia che non siano stati oggetto di intesa con i competenti organi statali”, come nel caso dei sensori contro l'angolo cieco. L'articolo di legge sul quale si è basata la Giunta e l'azione di Palazzo Marino – sottolineano i giudici – “permette all’ente locale di istituire aree a traffico limitato nei centri abitati (Aree B e C di Milano nel caso di specie) per esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale. Viceversa, è palese che un dispositivo volto a scongiurare incidenti in danno di pedoni e ciclisti risponda – invece – ad un’esigenza di ordine pubblico e sicurezza invece funzionale alla tutela dell’incolumità personale per prevenire una serie di reati come l’omicidio colposo e le lesioni colpose”. Ma sull'ordine pubblico la competenza, come detto, risiede altrove.

Il regolamento Ue

Il Comune non può, infine, rivendicare il Regolamento dell'Unione Europea che impone i sensori ai mezzi pesanti a partire dal 7 luglio 2024 perché “l’attuazione del diritto dell’Unione spetta, infatti, alla normativa statale”. “In conclusione – sentenzia il Tar –, gli atti impugnati vanno annullati in ragione della incompetenza del Comune ad adottarli”.

Assotir: “Disponibili al confronto”

Claudio Donati, segretario generale di Assotir, non appare stupito della sentenza: “Il Tar ha riconosciuto la fondatezza delle nostre ragioni: avevamo già fatto presente al Comune tutti i motivi di illiceità dei provvedimenti impugnati ma il Comune non ci ha ascoltato. Ora, se la Giunta milanese lo desidera, restiamo comunque disponibili al confronto per individuare altre soluzioni al problema sicurezza, che è un problema che esiste”.

Contro-ricorso del Comune

L'assessora comunale alla Mobilità, Arianna Censi, però annuncia un contro-ricorso: “Siamo orientati a proporre appello al Consiglio di Stato, perché noi riteniamo questa misura essenziale per proteggere i ciclisti e pedoni e dare più sicurezza a coloro che utilizzano in maniera sempre più frequente le due ruote o si muovono a piedi. Penso comunque, al di là di ciò, che non sia più rimandabile un intervento da parte del Governo, in modo da introdurre questa misura in tutte le città per tutelare chi percorre le strade in bicicletta e a piedi”.