
L’accordo di programma sulla riqualificazione degli ex scali ferroviari, sottoscritto il 20 giugno del 2017, è definitivamente legittimo. I giudici del Consiglio di Stato hanno infatti respinto, ritenendolo infondato, l’appello presentato a febbraio 2020 contro la sentenza del Tar della Lombardia che, nel 2019, aveva già rigettato il ricorso presentato da alcuni cittadini per chiedere l’annullamento dell’Accordo di programma per la rigenerazione degli ex scali ferroviari. L’Accordo risulta quindi legittimo, così come l’intero procedimento che ha portato alla sua approvazione.
La sentenza ritiene, in particolare, infondata l’accusa di insufficienza delle dotazioni pubbliche e degli standard, ovvero le dotazioni di verde, servizi, edilizia residenziale, come peraltro già sancito in primo grado dal Tribunale amministrativo nel 2019. Era proprio questo il motivo principale su cui si fondava il ricorso in appello al Consiglio di Stato presentato da alcuni residenti nelle vie attigue all’ex Scalo Farini. Il Comune, come spiegato in una nota, ha sempre replicato di aver rispettato, in materia di standard, sia la legge regionale lombarda del 2005 sia quella nazionale vigente. Una conformità confermata ora dalla sentenza. "Finalmente non ci sono più ombre su uno dei più grandi progetti di ricucitura e riqualificazione cittadina in Italia e in Europa. Non abbiamo mai dubitato della legittimità dell’Accordo di programma – ha commentato l’assessore alla Rigenerazione urbana del Comune Giancarlo Tancredi – che ci permetterà di recuperare, destinandole a diverse funzioni, sette aree ferroviarie dismesse, da restituire a un utilizzo pubblico, tra nuovo verde, servizi edilizia residenziale, anche sociale, attrezzature pubbliche e di interesse pubblico". Prima di formulare la loro sentenza, i giudici di Palazzo Spada si sono affidati a un esperto, un docente del Dipartimento di Scienze, progetto e politiche del territorio del Politecnico di Torino.
Due i quesiti, mirati ad accertare se il progetto sotto esame rispettasse i dettami del Pgt in materia di standard urbanistici e se questi ultimi fossero dimensionati correttamente sul parametro della cosiddetta "popolazione fluttuante", cioè quella che arriva a Milano solo per lavoro o che comunque non risiede nella zona destinata da un intervento urbanistico, nello specifico l’ex Scalo Farini. Al termine di una lunga e complessa disamina, il verificatore ha risposto affermativamente alla prima domanda. Per quanto riguarda la seconda, è emerso in sostanza che il Pgt non ha previsto per quell’area "la realizzazione di opere di interesse generali"; e di conseguenza la questione era "rimessa alla discrezionale determinazione del Comune, in assenza di previsioni cogenti di livello statale".