Simone
Mongiardo*
Con il decreto del 14 febbraio, il ministro Cingolani ha fissato i costi massimi agevolabili per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici aumentando, visto il maggior costo delle materie prime e l’inflazione, il tetto previsto di “almeno il 20%”. Si sono così modificate 34 voci di spesa i cui nuovi valori - al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative all’installazione e manodopera per la messa in opera -, saranno applicabili per il Superbonus 110%. I costi saranno rivisti annualmente secondo le tabelle fornite dall’Enea. Il Superbonus, sin dalla sua prima stesura, ha - inoltre - contemplato l’asseverazione di congruità dei prezzi da parte di un tecnico abilitato. Questa forma di garanzia e tutela viene mantenuta anche con i nuovi massimali e si rende necessaria anche per i costi non previsti dal decreto.
Finalmente, l’asseverazione è stata estesa, in caso di cessione del credito, anche agli altri bonus minori come il Bonus facciate e l’Ecobonus che, secondo i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate, hanno fatto registrare, rispettivamente, il 46% e il 34% delle frodi emerse nel corso dell’ultimo mese. Ci si domanda, infine, se modifiche alla cessione del credito possono supportare il contrasto alle frodi: le nuove regole introdotte con il decreto del 18 febbraio, unite al sistema di asseverazioni che adesso coinvolge tutti i bonus edilizi, sono un utile sistema di contrasto.
Le criticità maggiori riscontrate dall’Agenzia delle Entrate riguardavano i bonus minori che, a differenza del Superbonus, non prevedevano meccanismi di controllo efficaci. Adesso, con il limite massimo di tre cessioni del credito solo verso banche e intermediari e il bollino di qualità, sarà possibile assicurare la tracciabilità delle somme.
* General Manager
di save NRG