Milano, 23 giugno 2023 – Nuovo step nel caso delicato delle trascrizioni dei figli delle coppie omogenitoriali. Il tribunale di Milano ha annullato la trascrizione dell'atto di nascita relativo al figlio di due papà, nato all'estero attraverso la maternità surrogata. Valide invece le trascrizioni che riguardano tre coppie di donne che si erano affidate alla procreazione medicalmente assistita.
Quattro impugnazioni
Il Tribunale era stato chiamato a decidere su 4 impugnazioni proposte dalla Procura della Repubblica. In un primo procedimento è stato chiesto l'annullamento della trascrizione dell'atto di nascita relativo a un minore nato all'estero da due uomini con la maternità surrogata. Negli altri tre procedimenti e' stato invece chiesto l'annullamento della trascrizione del riconoscimento del figlio effettuato davanti all'ufficiale dalle due mamme, con la fecondazione. In tutti i procedimenti e' intervenuto anche il ministero dell'interno rappresentato dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, che ha aderito al ricorso del pm.
Bambino con due papà, annullata trascrizione atto di nascita
Nel primo caso, il Tribunale di Milano ha annullato la trascrizione dell'atto di nascita del bambino perché “avvenuta in violazione della normativa vigente, che vietando il ricorso alla maternità surrogata, vieta altresì la trascrizione dell'atto di nascita - si legge in una nota del Tribunale - nella parte in cui riporta quale genitore anche quello d'intenzione”, "affermando che il diritto del minore al pieno riconoscimento del ruolo svolto dal genitore d'intenzione” nel “progetto volto alla sua crescita, educazione ed istruzione potrà essere riconosciuto con il procedimento dell'adozione in casi particolari”. I giudici dunque hanno accolto il ricorso della Procura del capoluogo lombardo che chiedeva di invalidare l'atto in cui è riportata l'indicazione sia del genitore biologico sia del genitore intenzionale.
“Modificando il proprio precedente orientamento, il collegio giudicante - spiega una nota del Tribunale milanese - ha ritenuto di aderire e fare propri i principi dettati dalla recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 38162 del 30.12.2022 e quindi ha annullato la trascrizione dell'atto di nascita nella parte in cui indica anche il genitore intenzionale, ritenendo che la tutela del minore nato da maternita' surrogata possa oggi essere riconosciuta nella sua pienezza attraverso lo strumento dell'adozione in casi particolari nell'attuale configurazione derivata a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale di cui alla sentenza 79/2022”.
Validi (per ora) tre casi di bambini con due mamme
Diversa è la situazione delle tre coppie di mamme che avevano avuto un figlio attraverso la fecondazione assistita. Il Tribunale di Milano ha ritenuti i ricorsi inammissibili. Non per una questione di merito, ma per una questione procedurale che allo stato lascia la situazione in sospeso. “ll collegio, fatta una puntuale disamina della natura dell'atto di riconoscimento e dei suoi effetti, ha ritenuto - continua la nota del Tribunale - che l'annullamento della trascrizione del riconoscimento non possa essere realizzato attraverso il procedimento di rettificazione”, come chiesto dalla pm Rossana Guareschi, specializzata negli affari civili del pool “Tutela della famiglia, dei minori e di altri soggetti deboli”, “ma che sia invece necessaria l'istaurazione di una vera e propria azione volta alla rimozione dello stato di figlio”. Per i giudici civili, “il riconoscimento effettuato non potra' essere contestato e quindi rimosso attraverso una rettificazione, ma sarà necessario ricorrere () a un procedimento svolto secondo le forme con la pienezza di garanzie del procedimento contenzioso di cognizione e con la specifica garanzia della nomina di un curatore speciale del minore onde tutelare il relativo interesse nell'ambito della procedura”.
Una decisione questa accolta con favore da uno dei legali delle coppie, l'avvocato Michele Giarratano: “Il Tribunale di Milano conferma quello che come giuristi esperti in queste tematiche sostenevamo già da tempo: la genitorialità di un minore, in base ai principi del nostro ordinamento, non si può cancellare con un colpo di spugna come pretende il governo e come pretendono di fare alcune procure, ma serve un'azione di stato che ha modalità e termini molto stringenti”. Il legale ha aggiunto: “Sono sicuro che anche il Tribunale di Padova confermerà questa strada e saranno respinti tutti e 33 i ricorsi illegittimamente presentati dalla Procura della città veneta”.
Il sindaco Sala: “Parlerò con il prefetto”
In merito alle decisioni del Tribunale di Milano, è intervenuto anche il sindaco Giuseppe Sala: “Le quattro situazioni sono molto diverse. Nel caso della coppia di uomini, il Tribunale di Milano si è allineato alla posizione della Corte di Cassazione, come era prevedibile, e ha annullato la registrazione dell’atto di nascita nella parte in cui si menziona anche il padre “intenzionale” e non biologico del minore. Nel caso delle tre coppie di donne, invece, ha ritenuto inammissibile l’azione di annullamento intrapresa dal Pubblico Ministero sotto il profilo procedurale. L’azione potrà però essere riproposta dal Pubblico Ministero come azione finalizzata a rimuovere il riconoscimento effettuato dalla madre “intenzionale” in un giudizio contenzioso davanti al Tribunale, ma con maggiori tutele processuali per le parti in causa e soprattutto per il minore, per il quale dovrà essere nominato anche un curatore speciale che ne rappresenti adeguatamente gli interessi nel processo”.
Il primo cittadino ha proseguito: “In merito alle coppie genitoriali costituite da donne, è opportuno sottolineare come la sentenza di Cassazione delle Sezioni Unite, sopra ricordata, non abbia in alcun modo riguardato questa situazione. L’interpretazione, che possiamo definire “estensiva” della portata della sentenza citata, è stata fatta propria del Ministero dell’Interno ma non trova alcun riferimento nel testo del provvedimento”. E ancora: “Anzi, nel caso di due donne che accedano alla procreazione medicalmente assistita all’estero e che partoriscano anche all’estero, è tuttora perfettamente valido e pacifico il principio per cui il minore ha pieno diritto di vedersi registrate le due madri anche in Italia (Cass. n. 19599/2016 e n. 14878/2017). Si viene quindi a creare una netta discriminazione tra le coppie di donne che partoriscono all’estero e quelle che invece partoriscono in Italia. Secondo l’interpretazione del Ministero dell’Interno, partorendo in Italia, si potrebbe registrare solo la madre biologica, e poi la coppia dovrebbe rivolgersi al Tribunale dei Minori e chiedere l’adozione da parte della madre “intenzionale”. “Detto ciò l’Amministrazione Comunale valuterà con attenzione la possibilità di intervenire nel giudizio che, con ogni probabilità, si instaurerà nuovamente dinanzi al Tribunale di Milano”, ha concluso Sala.
Padova, la procura impugna 33 atti di nascita
Lo scontro sui diritti si sta consumando in tutta Italia e in particolare a Padova, dove la Procura ha recentemente deciso di impugnare 33 atti di nascita di bimbi arcobaleno nati all'estero da due mamme. “Va contro le leggi e i pronunciamenti della Cassazione, secondo cui può essere registrato come genitore quello biologico, un atto di nascita con due mamme”, hanno detto i pm veneti. “La seconda mamma, per la legge, non esiste”.
Cedu respinge ricorso coppie
Ieri la Corte europea dei diritti umani, con sede a Strasburgo, ha dichiarato inammissibili una serie di ricorsi contro l'Italia di coppie dello stesso sesso, che chiedevano di condannare il Paese perché non permette di trascrivere all'anagrafe gli atti di nascita, legalmente riconosciuti all'estero, per bambini nati tramite la maternità surrogata.
Le coppie sostengono che il nostro Paese viola il loro diritto al rispetto della vita privata e familiare, e anche quello dei minori, perché non consente la trascrizione degli atti di nascita quando indicano come genitore una persona che non è legata biologicamente al bambino nato attraverso il ricorso a una gestazione per altri (Gpa).
Ma Strasburgo non è dello stesso avviso. Per la Corte è sufficiente che "il desiderio delle coppie di veder riconosciuto un legame tra i bambini e i loro genitori non biologici non si sia scontrato con un'impossibilità generale e assoluta” a legalizzare questo rapporto “dal momento che avevano a disposizione l'opzione dell'adozione”, che hanno deciso di non utilizzare.