Milano – Ancora una bocciatura. Per la seconda volta in pochi mesi, un giudice del Tribunale civile ha accolto il ricorso di un automobilista multato per eccesso di velocità in viale Fulvio Testi.
Partiamo dall’ultimo caso in ordine di tempo. Il 9 novembre, il giudice Nicola Di Plotti ha ritenuto fondate le ragioni della conducente assistita dall’avvocato Barbara Legnani, ribaltando il precedente verdetto del giudice di pace e annullando l’ordinanza della Prefettura a cui in prima istanza si era rivolta la signora sanzionata dall’occhio elettronico.
Tutto ruota come al solito attorno al concetto di “strada urbana a scorrimento”, definito dall’articolo 2 comma 3 lettera D del Codice della strada: “Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuno con almeno due corse di marcia e un’eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate".
La norma, si legge nelle motivazioni, "prevede quale requisito eventuale la corsia per i mezzi pubblici" e come "requisito essenziale" la banchina pavimentata a destra.
L’altro aspetto da tenere in considerazione è quello legato all’articolo comma 2 del decreto legislativo numero 121 del 2002, che prevede che sia il Prefetto a individuare "le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, ovvero singoli tratti di esse", dove installare gli autovelox in città, "tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati".
Per il giudice, "non compete dunque al prefetto in termini assoluti su quali strade, o tratti di strade, possano essere installati i mezzi di rilevazione a distanza della velocità", nel senso che quelle strade possono essere individuate solo in un elenco circoscritto dal Codice della strada. E viale Testi non ne fa parte, nell’interpretazione di Di Plotti, visto che "dai rilievi fotografici prodotti in primo grado non si evince la presenza" della banchina. Conclusione: "Non essendo dimostrata, nella fattispecie in esame, la presenza della banchina nei termini sopra esposti, non ricorrono i presupposti per considerare viale Fulvio Testi strada urbana di scorrimento". Ne discende che, "difettando tale presupposto, nessuna efficacia assume la successiva individuazione prefettizia di tale strada come idonea al posizionamento dei rilevatori a distanza di velocità". Da qui la decisione di ribaltare la sentenza del giudice di pace e di disporre l’annullamento della prima ordinanza, con spese processuali a carico di Palazzo Diotti.
Un verdetto analogo era stato emesso nel giugno scorso dal giudice Serena Nicotra, che con le stesse motivazioni aveva annullato due verbali recapitati al manager di una multinazionale del settore alimentare, multato nel 2021 per aver superato in diverse occasioni il limite dei 50 chilometri orari lungo l’arteria che porta all’hinterland nord.
Pure in quel caso, il Tribunale si era soffermato sulla banchina, sostenendo che la "sussistenza di detto elemento" non fosse dimostrata "per tutta la strada, atteso che in alcuni tratti della carreggiata lo spazio esterno sembra avere delle dimensioni esigue, idonee al più al mero passaggio di un pedone, ma non anche a consentire la sosta di emergenza".