
Diamanti acquistati a prezzi gonfiati
Banco Bpm è stata condannata a risarcire dei clienti per quasi 440mila euro per i “diamanti da investimento”. È del tribunale civile di Monza la nuova sentenza su una delle banche coinvolte nel caso della Intermarket Diamond Business spa, fallita nel 2019. I clienti avevano acquistato, tra il 2012 e il 2014, diamanti da investimento tramite la filiale di Monza dell’allora Credito Bergamasco (poi Banco Bpm), "per il tramite e su proposta della banca", ha sostenuto il correntista che ha trascinato l’istituto di credito davanti al giudice monzese. Ben quattro lotti di diamanti, per complessive 34 pietre, al prezzo complessivo di poco più di mezzo milione di euro, presi dal conto corrente intestato ai coniugi. Un acquisto effettuato "su espressa sollecitazione all’investimento" da parte degli allora direttore e vicedirettore della banca, che "l’avevano rassicurato e garantito in ordine alla redditività dell’operazione". Le pietre preziose erano state trattenute in deposito da Intermarket Diamond Business. Fino al febbraio 2017 gli invii di periodici rendiconti mostravano il progressivo aumento del rendimento dell’investimento, poi più nulla. Dopo un incontro nel 2018 in banca in cui i funzionari gli avevano messo a disposizione 150mila euro, la scoperta che la società dei diamanti era stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Milano nel 2019. Nel 2022 aveva ottenuto la materiale disponibilità dei diamanti acquistati, scoprendo, dopo avere sottoposto le pietre a perizia di stima, che il loro valore era nettamente inferiore del corrispettivo pagato. Nella causa civile la banca ha ammesso di avere soltanto segnalato al cliente la possibilità di investire in diamanti, negando però di avere svolto "alcuna attività promozionale o sollecitativa".
Il tribunale civile di Monza ha invece ritenuto sussistente la "responsabilità contrattuale della banca per l’attività di intermediazione svolta a favore del proprio cliente nell’acquisto dei diamanti". Per il giudice "non solo l’inadempimento della banca è riconducibile a una condotta istantanea realizzata nel momento in cui ha favorito la conclusione del contratto di acquisto dei diamanti, ma si è perpetrato per tutto il periodo di durata della gestione dei prodotti da investimento acquistati. Analogamente, il danno, per quanto si fosse verificato già al momento dell’acquisto, si è consolidato nel momento in cui si è reso percepibile a seguito delle notizie di stampa e del fallimento della venditrice, quando per l’investitore non era più possibile la ricollocazione prospettata all’atto dell’acquisto".
S.T.