STEFANIA TOTARO
Cronaca

Crac Bames, pene ridotte: "Piani industriali scritti per il bene dell’azienda e dei posti di lavoro"

Questa la motivazione che ha portato il tribunale di Monza alla “sforbiciata“. Ma tutti gli altri finanziamenti sono stati considerati "ipotesi distrattive".

Questa la motivazione che ha portato il tribunale di Monza alla “sforbiciata“. Ma tutti gli altri finanziamenti sono stati considerati "ipotesi distrattive".

Questa la motivazione che ha portato il tribunale di Monza alla “sforbiciata“. Ma tutti gli altri finanziamenti sono stati considerati "ipotesi distrattive".

"I finanziamenti effettuati dalla società Bames in esecuzione dei piani industriali, oggetto dei protocolli di Intesa, devono essere considerati privi di rilevanza penale: risultano essere operazioni oggetto di attenta e approfondita valutazione da parte di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di reindustrializzazione del sito di Vimercate e possono essere ricompresi esclusivamente in quel campo caratterizzato da spiccati ed evidenti profili di rischio di impresa, soprattutto in un progetto, come quello avviato dal Gruppo Celestica e poi proseguito dalla società Bartolini Progetti e da tutto il Gruppo Bartolini, volto a scongiurare l’alternativa che tutti volevano evitare, ossia una totale dismissione del sito con il licenziamento di tutti i lavoratori".

Questa la motivazione che ha portato i giudici del Tribunale di Monza a “calmierare“ le pene per bancarotta fraudolenta per il fallimento della Bames, ritenendo che le operazioni portate avanti per salvare i dipendenti dalla forte crisi mondiale degli anni Duemila, "sebbene censurabili da un punto di vista di economia aziendale, ma sempre riconducibilli al rischio di impresa", non possono che essere considerate "condotte lecite". Viceversa, il Tribunale ha ritenuto che "tutti i finanziamenti e le altre operazioni effettuate al di fuori dell’esecuzione dei Piani industriali e completamente estemporanei, dettati solo dalla contingenza e dal momento di difficoltà della società beneficiaria, che hanno arrecato pregiudizio ai creditori della Bames, debbano essere considerate ipotesi distrattive". Queste operazioni ritenute penalmente rilevanti, ritengono i giudici, "sono state effettuate nei confronti di società con le quali non c’era alcun contratto di cash pooling, in assenza di alcun vantaggio compensativo in favore della Bames, con la presenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai componenti del Consiglio di amministrazione, in assenza di accurate e approfondite due diligence delle società beneficiarie e in favore di società che erano già in crisi, prossime al fallimento o al concordato preventivo". Una serie di operazioni gestite, sostiene il Tribunale, da Vittorio Romano Bartolini, ritenuto "amministratore di fatto" di Bames, rispetto al quale "tale figura giuridica riprendendo l’efficace espressione utilizzata dal pubblico ministero nel corso della sua requisitoria, appare tagliata su misura, come un abito sartoriale".

È il patron del Gruppo Bartolini "il dominus indiscusso", soprannominato ironicamente da Luca Bertazzini “San Romano”, tanto grande era la sua capacità di "ottenere prestiti dalle banche". Il manager Giuseppe Bartolini viene indicato come "una figura gestoria pilotata da Vittorio Romano Bartolini", da lui voluto "come uomo fidato e longa manus nel Cda di Bames per affiancare Luca Bertazzini, espressione invece della precedente gestione Celestica". Bertazzini si dimise nel 2008 a seguito di "uno strappo con Bartolini" che voleva nominare sua figlia Selene come amministratore delegato. I giudici hanno ritenuto responsabili anche i membri del collegio sindacale che omesso controllo: dai verbali del Consiglio di amministrazione di Bames "sono emerse delibere assunte senza alcuna giustificazione o motivazione, con mere formule di stile e, in alcuni casi, a ratifica di finanziamenti già erogati". Condivisa, invece, la richiesta di assoluzione presentata dalla Procura di Monza per l’operazione Telit. "Nessun rilievo penale può essere attribuito al fatto che l’iniziativa industriale non avesse, nel tempo, prodotto tutti i risultati sperati e che l’alleanza strategica avviata tra i due gruppi societari fosse successivamente giunta a termine – sostengono i giudici – La buona riuscita di un progetto imprenditoriale dipende da molti fattori, che certamente non possono portare ad attribuire valenza distrattiva a condotte realizzate secondo una iniziale genuina logica imprenditoriale".