STEFANIA TOTARO
Cronaca

Diamanti comprati in banca a prezzo “gonfiato”: Banco Bpm condannato a risarcire 440mila euro

La sentenza del Tribunale civile di Monza su una delle banche coinvolte nella truffa della Intermarket Diamond Business spa, fallita nel 2019. “Investimento sollecitato dal direttore e dal vicedirettore della filiale”

I clienti avevano acquistato, tra il 2012 e il 2014, diamanti tramite la filiale di Monza dell’allora Credito Bergamasco (poi Banco Bpm)

I clienti avevano acquistato, tra il 2012 e il 2014, diamanti tramite la filiale di Monza dell’allora Credito Bergamasco (poi Banco Bpm)

Monza – È del Tribunale civile di Monza la nuova sentenza su una delle banche coinvolte nel caso della Intermarket Diamond Business spa, fallita nel 2019. Banco Bpm è stata condannata a risarcire dei clienti per quasi 440mila euro per i “diamanti da investimento”. I clienti avevano acquistato, tra il 2012 e il 2014, diamanti da investimento tramite la filiale di Monza dell’allora Credito Bergamasco (poi Banco Bpm), “per il tramite e su proposta della banca”, ha sostenuto il correntista che ha trascinato l'istituto di credito davanti al giudice monzese.

Dettagli sugli investimenti in diamanti

Un acquisto effettuato “su espressa sollecitazione all’investimento” da parte degli allora direttore e vicedirettore della banca, che “l’avevano rassicurato e garantito in ordine alla redditività dell’operazione”. Le pietre preziose erano state trattenute in deposito da Intermarket Diamond Business. Nel 2019 la scoperta che la società dei diamanti era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano nel 2019.

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Valore dei diamanti e responsabilità della banca

Nel 2022 il cliente aveva ottenuto la materiale disponibilità dei diamanti acquistati, scoprendo, dopo avere sottoposto le pietre a perizia di stima, che il loro valore commerciale era nettamente inferiore del corrispettivo pagato. Nella causa civile la banca ha ammesso di avere soltanto segnalato al cliente la possibilità di investire in diamanti, negando però di avere svolto “alcuna attività promozionale o sollecitativa”. Il Tribunale civile di Monza ha invece ritenuto sussistente la “responsabilità contrattuale della banca per l’attività di intermediazione svolta a favore del proprio cliente nell’acquisto dei diamanti”.

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Sentenza del Tribunale di Monza

Per il giudice "non solo l’inadempimento della banca è riconducibile ad una condotta istantanea realizzata nel momento in cui ha favorito, o comunque consentito, la conclusione del contratto di acquisto dei diamanti, ma si è perpetrato per tutto il periodo di durata della gestione dei prodotti da investimento acquistati. Analogamente, il danno, per quanto si fosse verificato già al momento dell'acquisto, si è consolidato nel momento in cui si è reso percepibile a seguito delle notizie di stampa e del fallimento della venditrice, quando per l’investitore non era più possibile la ricollocazione prospettata all’atto dell’acquisto".