Bovisio Masciago, 10 gennaio 2025 – Stella Boggio, omicida rea confessa del compagno Marco Magagna, è stata scarcerata perché il gip ha riconosciuto come valida la tesi dell’eccesso colposo di legittima difesa proposto dal suo avvocato. La stessa accusa rivolta al carabiniere Luciano Masini, il militare che la sera di Capodanno, nel Riminese, ha ucciso un giovane egiziano che aveva appena accoltellato quattro persone. Casi ben diversi e, evidentemente, accoglienze del tutto differenti da parte degli indagati in questione alla notizia di dover affrontare un addebito tale.
Ma cos’è l’eccesso colposo di legittima difesa? E quando si applica? Vediamo, codice penale alla mano, in cosa consiste questa fattispecie di accusa.
Cos’è l’eccesso colposo di legittima difesa
Si parla di eccesso colposo di legittima difesa quando l’indagato ha una reazione di difesa esagerata: viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa e offesa per colpa intesa come errore inescusabile, per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo ed i mezzi di salvezza.
Cosa dice l’articolo del codice penale
L’eccesso colposo di legittima difesa è normato dall’articolo 55 del codice penale che recita così: “Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54 (fatti e azioni violenti commesse legittimamente, al ricorrere di determinate circostanze, ndr), si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”.
L’onere della prova
L’onere della prova è a carico dell’indagato, che dovrà indicare i fatti e le circostanze da cui si possa dedurre l’esistenza, appunto, dell’eccesso colposo di legittima difesa. La valutazione finale resta, comunque, appannaggio del giudice che terrà conto di uina serie di circostanze oggettive.
Quali? L’esistenza di un pericolo attuale o di un’offesa ingiusta, i mezzi di reazione a disposizione dell’aggredito e il modo nel quale ne ha fatto utilizzo, il contemperamento tra l’importanza del bene minacciato dall’aggressore e del bene leso da chi reagisce.
Legittima difesa putativa
Esiste anche la fattispecie della legittima difesa putativa, esimente per cui l’autore di un fatto è considerato non punibile. La legittima difesa è “putativa” quando, a causa di un errore di fatto, può succedere che un individuo creda di essere minacciato mentre il pericolo non sussiste.
I casi famosi
Sull’applicazione dell’eccesso colposo di legittima difesa si sono giocati numerosi processi, su cui si sono concentrate le attenzione dei media e della politica. Numerosi esponenti dei partiti italiani si sono confrontati anche aspramente, assumendo posizioni ora “innocentiste” ora “colpevoliste” nei riguardi di persone finite alla sbarra dopo aver ucciso o ferito perché – a loro dire – minacciati personalmente o nelle loro disponibilità.
Fra i casi più noti in Lombardia ci sono quello del bresciano – di Serle – Mirco Franzoni che nel dicembre 2012 sparò a un ladro albanese che gli si era introdotto in casa. L’uomo sostenne di aver esploso il colpo fatale per sbaglio. I giudici non gli hanno mai creduto: fu condannato definitivamente con l’accusa di omicidio volontario. Fu archiviata, invece, la posizione di Francesco Sicignano, che nel 2015 uccise un albanese sorpreso a rovistare nelle stanze della sua villa di Vaprio d’Adda, nel Milanese. I familiari del bandito chiesero che Sicignano fosse accusato di omicidio volontario, ma l’istanza non ricevette accoglienza.
Più articolata – giudiziariamente parlando – la vicenda del ristoratore lodigiano Mario Cattaneo che nel marzo 2017 uccise un ladro trovato nel suo locale, dopo una breve colluttazione. Cattaneo fu rinviato a giudizio per omicidio volontario. Successivamente l’accusa venne rivista in eccesso colposo di legittima difesa, con doppia assoluzione, in primo grado e in appello.
Il caso dell’assessore comunale di Voghera Massimo Adriatici, infine. L’esponente della giunta, accusato di aver ucciso un senzatetto marocchino nel luglio del 2021, è andato a processo per eccesso colposo di legittima difesa, secondo l’accusa formulata dal pm. Il giudice monocratico ha trasmesso gli atti alla Corte d’Assise – come richiesto dalla parte civile – ritenendo che l’assessore debba essere processato per omicidio volontario. Il pm, preso atto della “sconfessione”, ha rinunciato all’incarico.