
Daniele Petrucci e Antonio Gabetta: la Corte dei Conti ha accolto i loro ricorsi
Per il presunto danno erariale per la corruzione della Sangalli sulla raccolta dei rifiuti, ribaltata in appello la condanna di Antonio Gabetta, Daniele Petrucci e Claudio Brambilla. E il Comune di Monza dovrà pagare le spese di giudizio di quasi 16mila euro ciascuno. La terza sezione centrale di appello della Corte dei Conti, presieduta da Giuseppina Maio, ha accolto i ricorsi proposti dai tre, allora rispettivamente presidente della Commissione Ambiente del Comune, componente della medesima commissione e membro della Commissione giudicatrice della gara d’appalto del 2009.
In primo grado Gabetta era stato condannato al pagamento di 300mila euro, Petrucci di 360mila euro e Brambilla di 225mila euro, mentre il risarcimento di 1 milione e mezzo di euro era stato disposto per l’allora assessore monzese all’Ambiente e Patrimonio Giovanni Antonicelli (che però non ha presentato ricorso in appello) mentre la cifra di 230mila euro era stata quantificata per Gabriella Di Giuseppe, all’epoca dirigente del settore Ambiente del Comune (il cui appello non è stato accolto per un problema procedurale). In appello aveva presentato ricorso anche la Procura generale per ottenere un risarcimento maggiore, ma anche questa istanza è stata respinta. I fatti, che avevano portato a patteggiamenti e condanne in sede penale, la Corte dei Conti in appello li ha ritenuti "giuridicamente certi nella loro fattualità, nella loro valenza penale e nella imputabilità agli evocati". Ma in riferimento all’appalto da 127 milioni finito all’epoca al centro dell’inchiesta penale per un presunto pagamento di tangenti da parte degli allora titolari della impresa di igiene urbana, secondo i giudici mancano i presupposti della responsabilità erariale da parte di Gabetta, Petrucci e Brambilla. "Non sussiste sufficiente prova della attuale sussistenza del danno"n si legge nella sentenza, che descrive "generiche" le condotte contestate, tanto da non rilevare "indizi gravi, precisi e concordanti della percezione della tangente" da parte di Gabetta e Petrucci e, "per tutti e tre gli appellanti, dirimente ai fini della esclusione della responsabilità erariale, risulta – dice ancora la Corte dei Conti – la mancata prova della sussistenza di tutte le tipologie di danno contestate, in considerazione dell’accordo transattivo stipulato dal Comune con Impresa Sangalli srl nel 2015".
S.T.