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Il giudice ha deciso: spetterà al lavoratore scegliere se rientrare o accettare il risarcimento di 31mila euro, pari a 10 mensilità dell’ultima retribuzione
Monza, 10 febbraio 2025 – Il dipendente di una società non può essere licenziato da una delle successive cooperative che hanno avuto l’attività in subappalto. Lo ha stabilito il Tribunale del lavoro di Monza nei confronti di un meccanico che aveva lavorato dal 2004 in uno stabilimento di Muggiò alla manutenzione e riparazione dei macchinari e si era visto licenziare nel 2022 dopo che dal 2015 l’attività era passata attraverso diverse cooperative. Il giudice ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento e intimato all’ultimo datore di lavoro di riassumerlo entro 30 giorni oppure risarcire il danno versando quale indennità l’importo di 31mila euro pari a 10 mensilità dell’ultima retribuzione, oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria. Una pronuncia importante per la futura giurisprudenza per le sempre più frequenti cause civili in materia.
Il meccanico ha richiesto il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, sostenendo che i contratti di appalto con le cooperative subappaltanti fossero simulati e che, pertanto, il suo datore di lavoro effettivo fosse la società committente dei lavori. Le cooperative, al contrario, hanno eccepito l’inammissibilità della domanda e hanno contestato la sussistenza di un rapporto di lavoro diretto. Il giudice ha accolto il ricorso, dichiarando la natura illecita dell’appalto e riconoscendo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il lavoratore dipendente e la società committente. Secondo il giudice il meccanico "pur formalmente inquadrato come socio lavoratore, operava sotto il diretto controllo della committente", evidenziando l’assenza di un’autonoma organizzazione da parte delle cooperative. Inoltre il giudice ha dichiarato l’inesistenza del licenziamento intimato da una delle cooperative, in quanto non proveniente dal reale datore di lavoro. "In difetto di un contratto di appalto idoneo a disciplinare i rapporti tra gli enti – la motivazione della sentenza – l’avvenuta esecuzione della prestazione lavorativa non può che rientrare nella fattispecie della illegittima somministrazione di manodopera".
Spetterà al lavoratore scegliere se rientrare al lavoro o accettare il risarcimento.