REDAZIONE MONZA BRIANZA

Pignoramenti. La banca ha 60 giorni

La banca chiamata al pignoramento esattoriale dei crediti di un suo correntista non deve prelevare solo le somme presenti alla...

La banca chiamata al pignoramento esattoriale dei crediti di un suo correntista non deve prelevare solo le somme presenti alla...

La banca chiamata al pignoramento esattoriale dei crediti di un suo correntista non deve prelevare solo le somme presenti alla...

La banca chiamata al pignoramento esattoriale dei crediti di un suo correntista non deve prelevare solo le somme presenti alla notifica del provvedimento, ma quelle fino al momento dell’effettiva operazione per cui ha 60 giorni di tempo. A chiarire la normativa, che potrebbe apparire un capestro per i debitori nei confronti dell’Erario, è stata un’ordinanza del Tribunale di Monza, chiamato a pronunciarsi sul ricorso d’urgenza promosso da una società che aveva subìto il pignoramento esattoriale su un conto corrente aperto presso un istituto di credito e lamentava il fatto che la banca non avesse ancora corrisposto alla creditrice, l’Agenzia delle Entrate, l’importo corrispondente al saldo attivo presente sul conto corrente alla data di notifica del pignoramento, mantenendo il vincolo di indisponibilità sul conto corrente.

La legge, che risale al 1972, prevede che il terzo pignorato debba pagare entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento e, secondo il Tribunale, "mancando la previsione normativa che prevede un’udienza diretta a dichiarare quali sono le somme presenti nel saldo, è la data in cui il terzo esegue il pagamento che rappresenta il momento dell’accertamento giudiziale del credito pignorato".

Quindi "l’obbligo di custodia da parte dell’istituto bancario non si limita al saldo attivo del conto alla data della notificazione dell’ordine di pagamento diretto, ma si estende anche alle somme accreditate successivamente, fino al pagamento". Gli accrediti successivi ai 60 giorni dalla notifica "non possono essere sottoposti a vincolo".

S.T.