NICOLETTA PISANU
Cronaca

Il ricorso al Tar sulle Provinciali. I giudici danno torto ad Amato

Le motivazioni del verdetto per il sindaco di Magherno: non eletto per il voto disgiunto

Le motivazioni del verdetto per il sindaco di Magherno: non eletto per il voto disgiunto

Le motivazioni del verdetto per il sindaco di Magherno: non eletto per il voto disgiunto

Il Tar della Lombardia ha rigettato il ricorso del sindaco di Magherno, Giovanni Amato, che contestava i risultati delle elezioni provinciali pavesi del settembre 2024. Amato era candidato consigliere nella lista “La provincia dei Comuni – Palli presidente“, che ha vinto le elezioni. Aveva ottenuto 4.288 voti e non era stato eletto in Consiglio provinciale perché superato di 14 punti da Paola Patrucchi con 4.302 voti. Nel ricorso, Amato ha contestato l’annullamento di tre schede a suo favore da parte del seggio elettorale. Conteggiando tali preferenze, i punti assegnati ad Amato salirebbero a 90, più dei 76 di Patrucchi. Il Collegio aveva disposto che la Prefettura verificasse la situazione. Con una memoria depositata a marzo il ricorrente aveva sottolineato come dalla verifica emergesse "la chiara volontà dei rispettivi votanti di esprimere la preferenza a mio favore", chiedendo la correzione dei risultati elettorali.

A proposito della Prefettura, preliminarmente il Tar l’ha estromessa dal giudizio con il ministero dell’Interno per difetto di legittimazione passiva. Entrando nel merito della questione elettorale invece i giudici lombardi nella sentenza spiegano che "il suffragio dev’essere considerato valido ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore". Tuttavia, nel caso delle Provinciali, "l’elettorato attivo è riservato ai soli sindaci e ai consiglieri comunali" e "non è possibile il voto disgiunto". Importante inoltre nella valutazione "la qualifica dell’elettore, che non è un quisque de populo ma un soggetto qualificato", scrive il Tar. Riguardo alle tre schede contestate, il Tar ritiene che "le preferenze per il ricorrente ivi contenute non possano essere ritenute valide".

Per una scheda, la causa è il voto disgiunto inammissibile che "rende oltremodo dubbio per lo scrutatore risalire all’esatta volontà dell’elettore". Per le altre due schede poi "la doppia preferenza rivela un’oggettiva situazione di equivocità, per cui non è possibile applicare nella peculiare fattispecie in esame il principio del favor voti per come applicato nel caso delle elezioni" comunali e regionali. Rigettando il ricorso è stato disposto il pagamento di 1.500 euro a favore dei funzionari verificatori delle schede.

Nicoletta Pisanu