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Processo annullato per una prova modificata. La Cassazione boccia il giudice: non era da rifare

Un processo annullato, ma non era da rifare. Un’ordinanza del tribunale di Pavia nel gennaio 2023 aveva annullato il decreto...

Un processo annullato, ma non era da rifare. Un’ordinanza del tribunale di Pavia nel gennaio 2023 aveva annullato il decreto di citazione a giudizio che la Procura aveva emesso nei confronti di un trentenne cinese: in seguito al ricorso del procuratore, la Cassazione con sentenza pubblicata a dicembre 2024 ha annullato il provvedimento del giudice e disposto la restituzione degli atti al tribunale per procedere ulteriormente. La situazione non conforme al codice di procedura penale che ha portato alla decisione del giudice era stata sollevata in sede di processo, quando il difensore dell’imputato aveva sollevato eccezione in quanto la polizia giudiziaria per fare le foto aveva rimosso i sigilli sulla merce sequestrata al suo assistito, ritenuta avere marchio contraffatto, senza avvisare l’imputato come invece prevede di fare la legge.

Il giudice aveva accolto l’eccezione e aveva disposto la restituzione degli atti al pm annullando il decreto che dispone il giudizio. Dunque, tutto da rifare: dal dibattimento si doveva tornare alla fase delle indagini preliminari. La Procura però ha impugnato l’atto deducendo, in termini tecnici, "l’abnormità" della decisione del giudice. Gli ermellini hanno dato ragione alla Procura e hanno rilevato, come indicato nella loro sentenza, che il giudice "erroneamente, ha disposto la restituzione degli atti al pm, in violazione al divieto di regressione del procedimento con riferimento alle nullità concernenti prove". Questo perché, spiegano, qualunque nullità relativa a un atto probatorio non rende nullo l’atto di esercizio dell’azione penale, ma solo l’atto probatorio considerato. Doveva essere quindi considerata nulla la prova, non il decreto di citazione a giudizio per l’imputato.

Nicoletta Pisanu