Domenica 12 giugno 2022 gli italiani sono chiamati a votare per il referendum sulla riforma giudiziaria. L'istituto giuridico del referendum è un pilastro di ogni democrazia perché prevede l'espressione diretta del corpo elettorale, nell'esercizio della sovranità popolare, garantito dalla Costituzione (art 1), rispetto a un tema di interesse collettivo o a una legge, attraverso il voto: si o no. La giurisprudenza internazionale distingue tra varie tipologie di referendum, non tutte contemplate dall'ordinamento giuridico italiano che prevede i seguenti.
Referendum abrogativo
L'articolo 75 della Costituzione riserva l'iniziativa referendaria ai cittadini (500mila) o alle Regioni (5 Consigli regionali) che propongono "l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge". Come nel caso del voto di domenica 12 giugno 2022 o del primo storico referendum abrogativo del 1974 sul divorzio in cui vinse il no. Il quorum richiesto perché il referendum sia valido ad abrogare la disposizione oggetto del quesito esso è fissato nella metà degli aventi diritto al voto più uno. L'articolo 75 stabilisce inoltre che deve essere raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Non tutte le leggi possono essere oggetto di abrogazione referendaria, come quelle in tema di tributi e bilancio, amnistia e indulto, ratifica trattati internazionali. Inoltre, il referendum abrogativo non è ammesso per modifiche costituzionali. A esprimersi sull'ammissibilità dei referendum è la Corte Costituzionale.
Referendum costituzionale
In questo caso l'elettorato si esprime sulla modifica della costituzione italiana. Prevista infatti dall'art. 138 della Costituzione la possibilità di richiedere il referendum costituzionale dopo la seconda votazione da parte delle camere di una legge di revisione costituzionale o di una legge costituzionale. Le camere in seconda deliberazione devono raggiungere la maggioranza assoluta, con il voto favorevole del 50% più 1 dei componenti la Camera. Qualora si raggiunga, in entrambe le Camere, la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti di ogni Camera non sarà possibile richiedere il referendum. La richiesta viene presentata da un quinto dei membri di una Camera, da 500 000 (cinquecentomila) elettori o da 5 (cinque) Consigli regionali entro tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge. Dopo 60 giorni il Presidente della Repubblica fisse la data della consultazione. A differenza del referendum abrogativo, la tipologia di referendum costituzionale non prevede il raggiungimento del quorum elettorale pari ad almeno il 50%+1 degli aventi diritto al voto.
Gli altri referendum
- fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni (articolo 132 comma 1)
- passaggio da una Regione a un'altra di Province o Comuni (articolo 132 comma 2)
- confermativi su modifiche di statuti regionali (articolo 121)
- referendum regionale nella forma abrogativa o consultiva (articolo 123)
Differenza con plebiscito
Talvolto utilizzati come sinonimi, referendum e plebiscito fanno riferimento ad ambiti diversi, almeno in Italia: con plebiscito si intende una consultazione popolare rispetto a temi politici e territoriali. Ma nell'ordinamento italiano non esiste l'istituto del plebiscito, termine che viene utilizzato più che altro per definire le consultazioni popolari del passato, come quelle risorgimentali. Il referendum, invece, è un istituto giurdico ampiamente disciplinato e riguarda l'abrogazione, la modifica o l'introduzione di atti normativi.