Si avvicina l'election day di domenica 12 giugno 2022: gli elettori italiani sono chiamati a votare cinque referendum sul tema giustizia e, in oltre 1.000 Comuni, a scegliere il nuovo sindaco. Come è concesso esercitare il proprio diritto di voto agli elettori disabili? E in che occasioni è consentita la presenza di un accompagnatore all'interno della cabina elettorale? Vediamo le indicazioni, con l'aiuto di una Faq pubblicato sul sito del ministero dell'Interno.
Le regole
"Possono essere accompagnati all'interno della cabina elettorale - si legge nel solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità". La condizione di disabilità e la possibilità di godere del diritto di voto assistito devono essere certificate. "Sono ammessi all'espressione del voto con l'assistenza di un altro elettore - fanno sapere ancora dal Viminale - coloro che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l'inserimento sulla propria tessera elettorale dell'annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione dell'apposito codice (AVD)". Sono comunque ammessi a votare con un accompagnatore anche gli elettori il cui impedimento fisico nell'espressione autonoma del voto sia evidente.
C'è un'altra strada, se dovesse mancare questo codice. "Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l'impedimento fisico non sia evidente - è ancora il sito del ministero dell'Interno a dirlo - il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico - redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale - nel quale sia espressamente attestato che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore".
Quando non è consentito il voto assistito
L'ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell'elettore. Gli handicap di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo quando la relativa condizione patologica comporti anche una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto. Ultima annotazione: nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile.