I nuovi principi da seguire per accedere all'attività edile spiegati nei diciassette artic

Focus / Attenzione su competenze e sicurezza sul lavoro

la speranza Migliorare il livello professionale del comparto

la speranza Migliorare il livello professionale del comparto

Il nuovo Disegno di Legge per introdurre in Italia una disciplina organica per l’accesso all’attività imprenditoriale nel settore dell’edilizia presenta un duplice obiettivo: elevare la qualificazione professionale di chi opera nel settore e garantire maggiori condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso l’introduzione di un percorso formativo obbligatorio per accedere alla professione di costruttore edile. L’attuale proposta si compone di 17 articoli. Gli articoli 1 e 2 definiscono i principi generali per l’accesso alla professione di costruttore edile, l’ambito di applicazione della legge e le attività coinvolte (costruzione, ristrutturazione, restauro), precisando le forme giuridiche d’impresa ammesse. Gli articoli 3 e 4 istituiscono una Sezione Speciale dell’Edilizia presso ogni Camera di Commercio e introducono l’obbligo di designazione di un responsabile tecnico per ogni impresa iscritta. Gli articoli 5, 6 e 7 stabiliscono i requisiti morali, professionali e di onorabilità richiesti sia per il titolare dell’impresa che per il responsabile tecnico. Tra questi: iscrizione a ordini o collegi professionali, titoli di studio specifici, esperienze pregresse certificate e frequenza di corsi di formazione. L’articolo 8 demanda a un decreto ministeriale la definizione dei programmi formativi e delle modalità per il rilascio dell’abilitazione del responsabile tecnico. L’articolo 9 obbliga le imprese a dimostrare la disponibilità di attrezzature a norma di sicurezza, acquisite tramite acquisto, leasing o noleggio, mentre l’articolo 10 affida alle Camere di Commercio il compito di verificare i requisiti delle imprese, con controlli annuali e funzioni di coordinamento, con l’articolo 11 che pone l’accento sul riconoscimento da parte delle Regioni riguardo alla possibilità di premiare le imprese che investono in formazione sulla sicurezza e in progetti di responsabilità sociale. L’articolo 12 prevede invece la sospensione dell’attività per chi perda anche solo uno dei requisiti richiesti e gli articoli 13 e 14 disciplinano il regime transitorio per le imprese già attive e introducono un sistema sanzionatorio che include sospensione dei lavori, radiazione dall’albo e confisca delle attrezzature. Nell’articolo 15 vengono poi chiarite le responsabilità del direttore dei lavori, prevedendo sanzioni anche per i committenti o gli appaltatori in caso di inadempienze, mentre l’articolo 16 introduce un sistema di monitoraggio sull’applicazione della legge. L’articolo 17, infine, stabilisce che le nuove norme dovranno essere applicate utilizzando le risorse già disponibili a legislazione vigente.