GIULIO MOLA
Sport

Campionati giovanili, dirige un match della sua società: ricorso e sentenza, gara da ripetere

A metà settembre per la partita Assago-Sangiuliano CVS (under 15 regionale) fu designato come “fischietto“ un tesserato del club di casa che giocava in altra categoria: per la Corte d’Appello non è comunque consentito

Guzzi seregno incontro calcio giovanile

Una partita di calcio giovanile

Milano, 26 ottobre 2024 – Trecento sono i giovani e giovanissimi arbitri con il doppio tesseramento, quelli che da regolamento nel weekend possono giocare con la propria squadra e poi arbitrare un match di campionato. Una “spinta“ dei vertici dell’Aia per ritrovare quella vocazione che sembrava essersi persa. Ma c’è una vicenda che nelle ultime settimane ha creato un caso (e un bel po’ di caos): «Purtroppo c’è stato un pasticcio che ora stiamo risolvendo. Speriamo non accada più», spiega sconsolato il Delegato Figc di Milano, Adriano Girotto.

Succede infatti che un direttore di gara della sezione di Pavia è stato designato per un match della società di cui è pure calciatore. Non la stessa squadra (sarebbe stato il colmo) ma quella di un’altra categoria. Un bel problema comunque, un “conflitto d’interessi“ che non può starci, nonostante l’indiscutibile buona fede del diretto interessato.

E’ accaduto nel campionato regionale under 15, dove lo scorso 15 settembre il giovane direttore di gara (classe 2008) che doveva arbitrare il match fra Assago e Sangiuliano CVS (valevole per la seconda giornata di campionato) era allo stesso tempo un calciatore dell’under 17 della società di casa, se è vero che dopo il triplice fischio con una divisa dell’Aia ha indossato la maglia gialloblù dell’Assago nella sfida vinta contro il Buccinasco.

Ma la partita che interessa è la prima, quella della categoria dei 2010 perché ovviamente il Sangiuliano CVS, sconfitto per 4-1 dopo quell’anomala designazione, ha deciso di fare ricorso. E a distanza di oltre un mese, nell’ultimo comunicato del giudice sportivo, è arrivata anche la sentenza definitiva sul “singolare“ contenzioso: la partita dovrà essere rigiocata il prossimo 7 novembre alle 20.30, quel risultato acquisito sul campo non si può convalidare.

Così ha deciso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale dopo la sentenza di primo grado (dello scorso 26 settembre) in cui invece si dava ragione al designatore arbitrale con la conseguente omologazione del risultato acquisito sul campo. In quel primo verdetto il giudice sportivo affermò che sarebbe permesso all’arbitro tesserato con una società di poter dirigere una partita della stessa, a patto che non si tratti della medesima squadra. Di fronte a questa sorprendente decisione il Sangiuliano CVS ha deciso di rivolgersi alla Corte d’Appello la quale ha impugnato la stessa norma che aveva convinto il giudice sportivo di primo grado a rigettare il ricorso degli ospiti.

Affermano i giudici di secondo grado che il “doppio tesseramento” «preclude inequivocamente che l’arbitro con il doppio tesseramento (calciatore e arbitro) possa essere designato per la direzione di gare a cui prenda parte una compagine della propria società». Del resto l’articolo 40 delle NOIF afferma che all’arbitro con doppio tesseramento non è concesso dirigere gare «dei gironi delle competizioni in cui sia iscritta una squadra facente capo alla propria società». Per questo motivo probabilmente bisognava prestare maggiore attenzione ed evitare la designazione di un doppio tesserato per una partita della sua stessa società. Resta un dubbio: come la mettiamo con giovani arbitri che dirigono le gare dei compagni di classe?»...