Stop ai trattamenti di favore per i frontalieri rimasti disoccupati. Lo ha reso noto l’Inps in una comunicazione in cui spiega che, a seguito di quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2025, è stata modificata inibendola la possibilità di presentare le domande di disoccupazione da parte del cittadino e degli Istituti di patronato. Il provvedimento è entrato in vigore a partire dal 1 gennaio e modifica quanto stabiliva la normativa finora in vigore (la legge 402 del 25 luglio 1975) che riconosceva il trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni ai lavoratori italiani rimpatriati, nonché ai lavoratori frontalieri, in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero. In pratica questo trattamento di favore non si applicherà alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.
La legge finora in vigore riconosceva, in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero, un trattamento di disoccupazione per un periodo di 180 giorni pari al 30% della retribuzione convenzionale fissata con decreto del Ministero del Lavoro pubblicato ogni anno, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali. Stabilendo per lo stesso periodo il diritto agli assegni familiari ed all’assistenza sanitaria per sé e per i familiari a carico. Per beneficiare del trattamento il lavoratore frontaliero doveva iscriversi all’ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni dalla data del mancato rinnovo del contratto di lavoro. La nuova legge di Bilancio modifica la possibilità di presentare le domande di disoccupazione da parte del cittadino e degli Istituti di patronato, riguardanti cessazioni di lavoro intervenute dal 1 gennaio. Per usufruire del trattamento dovranno avvalersi della normativa ordinaria.