
Controlli della Gdf alla Dogana
Varese – Per i lavoratori frontalieri che risiedono entro 20 chilometri dal confine l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo 1863 per il versamento dell’imposta sostitutiva su Irpef e addizionali regionali e comunali sui redditi da lavoro dipendente percepiti oltreconfine.
Questa misura offre ai lavoratori dipendenti, a partire dal periodo d’imposta 2024, un regime fiscale agevolato, con un’imposta sostitutiva pari al 25% delle tasse pagate in Svizzera sui medesimi redditi, semplificando così gli adempimenti fiscali in Italia. L’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva dovrà essere esercitata dal contribuente tramite la dichiarazione dei redditi. Il versamento andrà effettuato con il modello F24 entro la scadenza prevista per il saldo delle imposte sui redditi.
I frontalieri svizzeri possono optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali pari al 25% dei balzelli applicati in Svizzera sugli stessi redditi. L’imposta non si applica sul reddito ma è pari al 25% delle imposte subite dal lavoratore in Svizzera, rendendo quindi più semplice la determinazione della sostitutiva in Italia. L’ammontare delle imposte applicate in Svizzera, il cui 25% può essere tassato con l’imposta sostitutiva in commento, dev’essere convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d’imposta in cui i redditi sono percepiti.
Il regime con imposta sostitutiva non consente di evitare la doppia imposizione, ossia di detrarre le imposte pagate in Svizzera. Inoltre implica comunque l’onere in capo al frontaliere di pagare alla Regione di residenza la quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale, detraibile nella misura del 20%, dall’imposta sostitutiva dovuta.